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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17225/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il secondo e il terzo motivo, ha accolto il quarto motivo e ha dichiarato assorbiti i restanti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite di merito e di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, un'operazione composta da conferimento di ramo d'azienda in una società in accomandita semplice e successiva cessione delle quote della stessa, ritenendola sostanzialmente una cessione di ramo d'azienda. La società conferitaria ha impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che si trattasse di una mera riorganizzazione societaria e che, comunque, non fosse soggetto passivo dell'imposta per difetto di legittimazione passiva, poiché l'eventuale cessione riguardava le quote sociali tra altri soggetti. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 per l'avvenuta riqualificazione delle operazioni; violazione dell'art. 1306 c.c. per l'esistenza di un giudicato favorevole formatosi nei confronti di un condebitore; violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 per mancato contraddittorio preventivo; erronea affermazione della legittimazione passiva della società conferitaria in violazione degli artt. 75 e 100 c.p.c. e degli artt. 20 e 57 del d.P.R. n. 131/1986; violazione dell'art. 5 della direttiva 2008/7/CE; violazione degli artt. 2, 4 e 11 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 per applicazione dell'imposta in misura proporzionale anziché fissa.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    L'imposta di registro si applica secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, ma, nella formulazione vigente richiamata dalla Corte, restano rilevanti solo gli elementi desumibili dall'atto stesso, senza considerazione degli elementi extratestuali e degli atti collegati, salvo quanto previsto dagli articoli successivi del testo unico. La norma è qualificata come regola interpretativa e non come disposizione antielusiva in senso proprio.

  • art. 1306 c.c.

    La sentenza favorevole resa nei confronti di uno soltanto dei condebitori in solido, divenuta definitiva per mancata impugnazione solo nei suoi confronti, non può essere opposta dagli altri condebitori per paralizzare l'esame della loro impugnazione, né può essere rilevata d'ufficio dal giudice in tal senso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare nullità della sentenza o del procedimento, qui in relazione alla ritenuta legittimazione passiva.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la capacità/legittimazione processuale ritenuta dalla sentenza impugnata.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'interesse e la legittimazione ad agire o a resistere sul piano processuale.

  • art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla individuazione dei soggetti passivi dell'imposta.

  • art. 5 Dir. 2008/7/CE

    Invocato per contestare la riqualificazione dell'operazione societaria e il trattamento fiscale applicato.

  • artt. 2, 4 e 11 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamati per sostenere che l'imposta dovesse essere applicata in misura fissa e non proporzionale.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    Ha consentito alla Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla legittimità costituzionale dell'art. 20 TUR, in relazione all'eguaglianza e ragionevolezza del prelievo.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla legittimità costituzionale dell'art. 20 TUR, in relazione alla capacità contributiva e all'effettività dell'imposizione.

  • art. 10-bis L. n. 212 del 2000

    Richiamato per evidenziare che una lettura antielusiva dell'art. 20 TUR potrebbe creare incoerenze con la disciplina generale dell'abuso del diritto e con la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in funzione comparativa per affermare che l'art. 20 TUR non è una norma antielusiva strictu sensu e non comporta, di per sé, il contraddittorio preventivo previsto per quella diversa disciplina.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve avvenire sulla base degli effetti giuridici desumibili dall'atto presentato alla registrazione, senza estendere automaticamente l'indagine agli elementi extratestuali o agli atti collegati, salvo espressa previsione normativa.
  • L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 ha natura di norma interpretativa dell'atto e non di clausola antielusiva generale: non legittima, da solo, l'applicazione delle garanzie e dei meccanismi propri delle discipline antielusive.
  • Nel giudizio promosso da o contro più condebitori in solido, il giudicato favorevole formato solo nei confronti di uno di essi per mancata impugnazione non è opponibile dagli altri per paralizzare il giudizio di impugnazione a loro carico, perché l'art. 1306 c.c. opera soltanto rispetto a sentenze rese in un giudizio cui i condebitori non abbiano partecipato.
  • Qualora la riqualificazione fiscale di un'operazione societaria conduca a ritenere che l'atto realmente tassabile sia diverso da quello formalmente stipulato, i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta vanno individuati in base all'atto effettivamente considerato impositivo; non può essere automaticamente chiamato a rispondere un soggetto che, rispetto a quell'atto, sia solo il bene/oggetto immediato del trasferimento e non una parte negoziale tenuta alla registrazione.
  • In presenza di questione già chiarita dalla giurisprudenza di legittimità e quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, definendo direttamente la lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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