Cassazione Penale, Sentenza n. 36482/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne emesse dal Tribunale di Siracusa e dalla Corte d'appello di Catania: Monaco contesta il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva; Di Mari contesta il diniego delle attenuanti generiche; Lao contesta la valutazione probatoria, deducendo che un coimputato (Aprile) era stato assolto e che il suo nome non compariva nelle intercettazioni nonché che il G.I.P. in sede di misura cautelare non aveva ravvisato responsabilità per taluni capi. I ricorrenti chiedono pertanto annullamento o riforma delle statuizioni di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello in ordine al diniego delle attenuanti generiche per Monaco e Di Mari, valutando l'oggettiva gravità dei fatti e la persistenza della negazione degli addebiti. Ha confermato l'applicazione della recidiva reiterata infra-quinquennale a Monaco sulla base del casellario giudiziale. Quanto a Lao, la Corte ha ritenuto decisivi i colloqui intercettati che lo collegavano al trasporto e all'investimento relativo allo stupefacente (ciascuna conversazione è richiamata nella sentenza), affermando il suo pieno coinvolgimento. I motivi di ricorso sono stati considerati solo ricostruzioni alternative non idonee a travolgere le valutazioni di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sul traffico/possesso di sostanze stupefacenti; applicata ai fatti di detenzione e commercio di stupefacenti contestati agli imputati
art. 110 cod. pen.
Applicato per il concorso di persone nel reato (concorso morale e materiale fra più soggetti)
art. 56 cod. pen.
Riferito alla figura del tentativo, utilizzato per qualificare i comportamenti inerenti a trattative/acquisti tentati di stupefacente
art. 629 cod. pen.
Norma relativa all'estorsione; richiamata tra le fattispecie oggetto del procedimento
art. 416-bis cod. pen. (e comma 1)
Riferimento alla disciplina dell'associazione di tipo mafioso o aggravamenti connessi; utilizzata per qualificare eventuali profili associativi/organizzativi nella criminalità contestata
art. 61 n. 2 cod. pen.
Richiamata come criterio di graduazione delle circostanze; la Corte ha valutato le aggravanti ai fini della determinazione della pena
art. 81, comma finale, cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di reati o alla determinazione delle pene nei casi di concorso
art. 2 e art. 4, commi 1 e 2, art. 7 legge n. 895 del 1967
Norme speciali richiamate nel capo di imputazione (richiami normativi relativi alle specifiche fattispecie contestate, applicate secondo la ricostruzione di merito)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di cassazione relativo alla 'manifesta illogicità' della motivazione; la Corte ha applicato il principio che la motivazione è manifestamente illogica solo se la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente è inconfutabile e non meramente ipotetica
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'onere per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento in Cassazione; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti alle spese
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione circa l'irrogazione della sanzione equitativa (Cassa delle Ammende) e alla verifica dell'assenza di 'colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque disposto il versamento di euro 3.000 in via equitativa
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti se la sentenza di merito è fondatamente motivata su elementi probatori (es. intercettazioni, casellario); le valutazioni probatorie consolidate in fatto sono difficilmente ribaltabili in Cassazione
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando emergono dall'istruttoria la gravità oggettiva dei fatti e la persistenza nella negazione degli addebiti; il ricorrente deve proporre elementi concreti e specifici per confutare tale valutazione
- La recidiva può essere confermata sulla base del casellario giudiziale anche se non discussa ampiamente in motivazione: è necessario che il ricorrente produca elementi contrari concreti per contrastarne l'applicazione
- Discrepanze fra valutazioni del G.I.P. in sede cautelare e le conclusioni del giudice di merito non sono di per sé idonee a determinare l'annullamento in Cassazione; è richiesta una specifica e non meramente alternativa dimostrazione di illogicità o vizio
- Ai fini del sindacato in Cassazione la 'manifesta illogicità' della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) richiede che l'interpretazione alternativa proposta dal ricorrente non sia solo plausibile ma inconfutabile rispetto al percorso argomentativo della sentenza impugnata
- In caso di inammissibilità dei ricorsi, è frequente l'imposizione delle spese e, se previsto, il versamento a titolo equitativo alla Cassa delle Ammende quando non si ritenga la condotta dei ricorrenti 'colposa' nella determinazione della causa di inammissibilità
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