Cassazione Penale, Sentenza n. 33638/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la decisione del Tribunale di Termini Imerese con cui era stata dichiarata la non punibilità, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., in relazione all'esercizio abusivo dell'attività venatoria nella Riserva Naturale Bosco di Ficuzza. Il motivo principale dedotto è che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere configurabile il reato nonostante la mancanza di una formale tabellazione della riserva prevista dalla legge regionale siciliana: secondo la difesa, in assenza di segnaletica perimetrale l'area non poteva considerarsi sottratta all'esercizio venatorio e quindi non poteva sussistere consapevolezza del divieto. Si è inoltre sostenuto che la presenza di cartelli datati e non corrispondenti alla normativa di tabellazione non poteva surrogare la mancanza formale della delimitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, il quale aveva valorizzato la presenza del divieto di caccia risultante anche dal calendario venatorio, la presenza in zona di cartelli con divieto di caccia (uno dei quali era posto nel luogo in cui i ricorrenti erano stati fermati), il comportamento dei presenti (tentativo di nascondere una carabina fuori custodia, rinvenimento di munizioni e serbatoio), nonché le incongruenze nelle dichiarazioni fornite. La Corte ha richiamato la giurisprudenza dominante secondo cui, se manca la tabellazione, il divieto è comunque opponibile quando l'accusa dimostra la consapevolezza del trasgressore; non potendo la consapevolezza essere presunta, il Tribunale ha invece ritenuto provata tale consapevolezza sulla base degli elementi fattuali.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicata in primo grado dal Tribunale per dichiarare la non punibilità degli imputati. La decisione di legittimità non ha censurato l'uso di tale norma dato che ha ritenuto valide le valutazioni probatorie sul fatto.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3, n. 35195 del 30/03/2017 (Ciriello)
Principio secondo cui i divieti di caccia in aree protette sono efficaci e opponibili se l'area è perimetrata da tabellazione visibile oppure, in mancanza di tabellazione, se l'accusa dimostra che il trasgressore era consapevole del divieto; la consapevolezza non può essere presunta.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3, n. 49024 del 29/10/2019 (Lo Verde)
Conferma del criterio giurisprudenziale sulla necessità della tabellazione o, in sua assenza, della prova della conoscenza del divieto da parte del trasgressore.
Legge regionale siciliana in materia di riserve naturali (normativa sull'istituzione e sulla tabellazione)
La normativa regionale disciplina l'istituzione e l'operatività delle riserve e prevede la delimitazione/tabellazione delle aree; tuttavia, come interpretato dalla giurisprudenza richiamata, l'assenza formale della tabellazione non esclude automaticamente la rilevanza penale se sussistono elementi che dimostrano la consapevolezza del divieto da parte dell'agente.
Massime di principio
- Per ritenere opponibile ai privati il divieto di caccia in un'area protetta occorre o la tabellazione visibile che delimiti chiaramente i confini, o la prova, offerta dall'accusa, che il trasgressore fosse consapevole del divieto; la consapevolezza non può essere semplicemente presunta.
- La presenza di cartelli con divieto di caccia nella zona, ancorché la tabellazione formale sia assente o tardiva, può costituire elemento idoneo a provare la conoscenza del divieto se i cartelli erano visibili e collocati nel punto in cui è avvenuto il controllo.
- Fatti concreti e comportamenti (es. nascondere un'arma, arma pronta all'uso fuori dalla custodia, rinvenimento di munizioni, atteggiamento nervoso o incongruenze nelle dichiarazioni) rafforzano la prova dell'elemento soggettivo richiesto per il reato di esercizio venatorio abusivo.
- Quando manca la tabellazione, l'onere probatorio grava sull'accusa: deve fornire elementi concreti che dimostrino che il soggetto sapeva di trovarsi in una zona in cui vigeva il divieto di caccia.
- La realizzazione successiva della tabellazione non annulla automaticamente la possibilità di ritenere provata la conoscenza del divieto se, al momento del fatto, esistevano altri elementi che rendevano noto il divieto agli agenti.
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