Cassazione Penale, Sentenza n. 3102/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto il riesame avverso la custodia cautelare in carcere loro applicata per estorsione (consumata e tentata) aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. Le censure principali sono: (1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 64 e 197-bis c.p.p., per aver ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imprenditore De Magistris, il quale era indagato in un altro procedimento collegato secondo i ricorrenti e quindi avrebbe dovuto essere ammonito e sentito con le garanzie previste; i ricorrenti sostengono che, privato delle dichiarazioni di De Magistris, il compendio indiziario non sorreggerebbe la misura (cd. "prova di resistenza"); (2) vizio di motivazione e difetto assoluto di valutazione in relazione all'art. 274 c.p.p. circa la richiesta, formulata per Bocchetti, di applicazione di una misura meno afflittiva (domiciliari presso lo zio in provincia di Latina con braccialetto elettronico), richiesta che il Tribunale avrebbe ignorato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondati su censure manifestamente infondate. In particolare: il Collegio ha confermato che non sussisteva un collegamento probatorio ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., tale da rendere automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni rese da De Magistris; il GIP aveva del resto escluso la gravità indiziaria rispetto a quest'ultimo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il collegamento probatorio richiede identità del fatto o diretta rilevanza di elementi di prova tra i procedimenti. Sull'alternativa della misura meno afflittiva, la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la scelta della custodia in carcere (rischio di reiterazione, contesto mafioso, inefficacia del braccialetto elettronico a prevenire nuovi reati) e che tale valutazione è di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
La contestazione dell'aggravante connessa all'art. 416-bis.1 ha contribuito a rafforzare la presunzione relativa di pericolosità e a giustificare la misura cautelare; la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice del merito si sia avvalso di tale contesto per valutare il concreto rischio di reiterazione.
art. 64 c.p.p.
La difesa aveva invocato le garanzie previste per l'audizione del dichiarante indagato; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non comportino automaticamente l'inutilizzabilità della dichiarazione in assenza di un collegamento probatorio rilevante con il procedimento in esame.
art. 197-bis c.p.p.
Richiamato in relazione alla incompatibilità a testimoniare dell'indagato; la Corte ha affermato che l'incompatibilità trova applicazione solo se sussiste il collegamento probatorio previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.
art. 12 c.p.p.
La difesa aveva invocato una "connessione" fra procedimenti ai sensi dell'art. 12; il Collegio ha condiviso il giudizio del Tribunale che non esisteva una connessione tale da incidere sull'utilizzabilità delle dichiarazioni.
art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.
La Corte ha chiarito che il collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b) richiede identità del fatto o la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova tra i procedimenti; non è sufficiente la mera coincidenza di persone o la derivazione della prova dalla stessa fonte.
art. 197, comma 1, lett. b) c.p.p.
Riguarda l'incompatibilità a testimoniare: la Corte ha sottolineato che tale incompatibilità scatta solo in presenza del collegamento probatorio oggettivo tra procedimenti.
art. 192 c.p.p.
Norma sulla necessità di riscontri probatori alle dichiarazioni di persone che siano incompatibili o sospette; la Corte ha ricordato che qualora fosse stata dichiarata incompatibilità sarebbe scattato l'obbligo di cercare riscontri, ma nel caso di specie non sussisteva l'incompatibilità.
art. 274 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in ordine al vizio di motivazione sulla praticabilità di una misura gradata; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la scelta della misura più afflittiva e che la valutazione sulla adeguatezza della misura è di merito.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Riferimento procedurale alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale in Cassazione; utilizzato per documentare la posizione del Pubblico Ministero sulla inammissibilità dei ricorsi.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha irrogato euro 3.000 a carico di ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La dichiarazione resa da una persona che è indagata in un altro procedimento non è automaticamente inutilizzabile: per escluderla è necessario dimostrare un collegamento probatorio oggettivo (identità del fatto o diretta rilevanza di elementi di prova) tra i procedimenti, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.
- Se il GIP in altro procedimento non ha ravvisato la gravità indiziaria nei confronti del dichiarante, ciò non impedisce che le sue dichiarazioni siano valutate in un diverso procedimento ove non sussista collegamento probatorio.
- La verifica della "prova di resistenza" (se il quadro indiziario regge senza certe dichiarazioni) è valutazione di merito: il giudizio di legittimità non sostituisce il giudizio del merito quando la motivazione è logica e congrua.
- La scelta tra custodia in carcere e misure meno afflittive (es. domiciliari con braccialetto elettronico) è un apprezzamento di merito fondato sulla valutazione del rischio di reiterazione e delle modalità del reato; la Corte di Cassazione sindaca solo la completezza e la logicità della motivazione.
- Se emergesse una reale incompatibilità del dichiarante, occorrerebbe cercare elementi di riscontro (art. 192 c.p.p.); in assenza di incompatibilità, le dichiarazioni possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice.
- I ricorsi privi di rilevanti profili di diritto o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e sanzionati con spese e somme alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2920/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2927/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2972/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3018/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3019/2024 del 24/01/2024
- Sentenza penale · 24 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3020/2024 del 24/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →