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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09004/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria confinante contro l'amministrazione comunale, deducendo che, nella ristrutturazione di un immobile confinante, erano state violate le distanze dal confine e l'altezza massima previste dal codice civile e dallo strumento urbanistico. In primo grado era stata accolta la domanda di arretramento del manufatto; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con esclusione del risarcimento del danno. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; la controparte ha depositato atto di adesione alla rinuncia. La questione trattata dalla Corte di cassazione riguarda dunque gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione e la conseguente estinzione del giudizio, nonché l'applicabilità del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal comune e dell'adesione della controricorrente. Ha ribadito che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto

    nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che estingue il processo e non richiede accettazione della controparte; gli adempimenti di comunicazione o notifica servono solo a favorire l'adesione ai fini delle spese.

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato per il raffronto: diversamente dall'abbandono nel processo ordinario, in cassazione la rinuncia al ricorso produce effetti senza accettazione delle altre parti.

  • art. 391 c.p.c.

    la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale

    l'adesione della controparte alla rinuncia impedisce la condanna alle spese del rinunziante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta, è sufficiente a determinare l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
  • Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia sono funzionali soprattutto a consentire l'adesione delle altre parti e a evitare la condanna alle spese del rinunziante.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è applicabile in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, poiché la disciplina ha natura eccezionale e si interpreta restrittivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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