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Sentenza

Sentenza n. 1176/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - della nota-OMISSIS- di AGEA – comunicata con nota-OMISSIS- – con la quale l’Amministrazione, revocando i precedenti provvedimenti di sospensione del procedimento per l’erogazione dei premi PAC nei confronti della ricorrente (adottati con note-OMISSIS-) e consentendo il riavvio dei procedimenti di erogazione di detti contributi unicamente a partire dalle domande presentate dall’anno 2004 in poi, ha di fatto negato il pagamento dei premi zootecnici per la campagna 2003; - per quanto occorrer possa, delle note-OMISSIS- di AGEA, con le quali l’Amministrazione ha sospeso il procedimento di erogazione nei confronti dell’odierna ricorrente dei contributi per i premi zootecnici per la campagna 2003; - per quanto occorrer possa, della nota -OMISSIS- di AGEA, con la quale l’Amministrazione ha disposto la chiusura del procedimento di erogazione nei confronti dell’odierna ricorrente dei premi PAC per la campagna 2003 “fino all’accertamento dei fatti da parte dell’A.G.”; - per quanto occorrer possa, della nota -OMISSIS- di AGEA, con la quale l’Amministrazione – riscontrando l’istanza dell’odierna ricorrente che ha chiesto la revoca del provvedimento di esclusione dal pagamento per i premi per la campagna 2003 – ha comunicato di aver redatto apposito quesito all’Ufficio del Contenzioso Comunitario dell’Agenzia; - per quanto occorrer possa, del parere -OMISSIS- di AGEA, di tenore sconosciuto, richiamato nella nota-OMISSIS-. di ogni di ogni atto connesso presupposto o conseguente a quelli impugnati ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento di tutti i danni

Giustizia amministrativa202200195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGEA che ha negato definitivamente i premi PAC zootecnici relativi alla campagna 2003, nonché i precedenti atti di sospensione e chiusura del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva richiesto premi PAC per numerosi capi bovini e, dopo il riconoscimento e il pagamento parziale, AGEA aveva sospeso l’erogazione ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 228/2001, in ragione dell’avvio di un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante per presunta indebita percezione di contributi comunitari connessa alla mancata monticazione degli animali. Successivamente AGEA aveva chiuso il procedimento escludendo integralmente i pagamenti fino all’accertamento dei fatti da parte dell’autorità giudiziaria. Dopo l’assoluzione penale del legale rappresentante, la società aveva chiesto la revoca dell’esclusione; AGEA aveva tuttavia adottato un provvedimento definitivo ritenendo ostativa l’omessa comunicazione, entro il termine previsto, della circostanza eccezionale della siccità e della relativa documentazione. La ricorrente deduceva: violazione delle norme sul procedimento e del giusto procedimento, tardiva conclusione, mancata comunicazione dei motivi ostativi, mancata considerazione delle osservazioni, motivazione nuova e contraddittoria, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e sviamento; inoltre, violazione dell’art. 33 d.lgs. 228/2001, degli artt. 316-ter, 530, 640 e 640-bis c.p. e degli artt. 44 e 48 del regolamento (CE) n. 2419/2001, sostenendo che la sentenza penale fosse stata male interpretata e che l’omessa comunicazione della forza maggiore non comportasse decadenza, fosse superflua per la notorietà della siccità e comunque incolpevole. Era stata proposta anche domanda risarcitoria. Il TAR Lazio, inizialmente adito, aveva declinato la competenza in favore del TAR Emilia-Romagna.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero, poiché non aveva adottato alcun atto nella vicenda: nel giudizio di annullamento la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’amministrazione emanante, e tale difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Nel merito ha respinto il ricorso nei confronti di AGEA. Quanto al motivo sostanziale, ha rilevato che il provvedimento impugnato conteneva imprecisioni lessicali nel riferire la sentenza penale, ma che dalla motivazione di quest’ultima AGEA aveva correttamente ricavato l’accertamento della mancata comunicazione della circostanza eccezionale. L’art. 48 del regolamento (CE) n. 2419/2001 impone al beneficiario di comunicare tempestivamente, entro dieci giorni dal momento in cui è possibile farlo, sia la forza maggiore o la circostanza eccezionale sia la relativa documentazione probatoria; l’adempimento è previsto a pena di decadenza, perché consente all’organismo pagatore di verificare tempestivamente i presupposti dell’esimente. La notorietà della siccità non esonera dall’obbligo, non essendo prevista alcuna deroga normativa. L’art. 44 dello stesso regolamento non è applicabile, poiché riguarda riduzioni ed esclusioni disciplinate dal titolo IV, mentre l’art. 48 è collocato nel titolo V. Quanto ai profili procedimentali, il ritardo nell’adozione del provvedimento non ne determina l’illegittimità: il termine ordinario di conclusione del procedimento ha natura non perentoria e il suo decorso non consuma il potere amministrativo, salvo diversa espressa previsione normativa. Gli ulteriori vizi formali e procedimentali sono comunque non invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990, trattandosi di provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La domanda risarcitoria è stata respinta perché, esclusa la spettanza del beneficio, manca il bene della vita e il mero ritardo non è stato ritenuto risarcibile. Spese integralmente compensate per le peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato […] alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato […]

    Nel giudizio impugnatorio la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, non all’amministrazione titolare di poteri di vigilanza.

  • art. 33 d.lgs. 228/2001

    Ha costituito la base normativa della sospensione dell’erogazione dei premi a seguito della notizia dell’avvio del procedimento penale.

  • art. 48, § 1, regolamento (CE) n. 2419/2001

    Impone la comunicazione tempestiva della forza maggiore o della circostanza eccezionale e della relativa documentazione probatoria; l’omissione preclude l’applicazione dell’esimente e determina la decadenza dai benefici.

  • art. 44 regolamento (CE) n. 2419/2001

    non si applichino le riduzioni ed esclusioni «di cui al presente titolo»

    La disposizione riguarda le riduzioni e le esclusioni del titolo IV del regolamento e non incide sull’obbligo autonomo di comunicazione previsto dall’art. 48, collocato nel titolo V.

  • art. 2 l. 241/1990

    Il termine di conclusione del procedimento, salvo espressa previsione diversa, ha natura ordinatoria; il suo superamento integra silenzio-inadempimento ma non consuma il potere di provvedere tardivamente.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    I vizi formali e procedimentali non determinano l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria; la domanda è stata respinta per insussistenza della spettanza del beneficio e del danno risarcibile.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Richiamato nel contesto della domanda risarcitoria da ritardo; il giudice ha escluso la risarcibilità del mero ritardo.

Massime di principio

  • L’obbligo del beneficiario di comunicare tempestivamente all’organismo pagatore la forza maggiore o la circostanza eccezionale e la relativa documentazione probatoria è previsto a pena di decadenza; l’omissione impedisce all’amministrazione di verificare l’esimente e preclude il riconoscimento del beneficio.
  • La notorietà della forza maggiore o della circostanza eccezionale non esonera il beneficiario dall’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa europea, in assenza di una specifica deroga normativa.
  • La disciplina che esclude riduzioni o esclusioni per l’assenza di colpa del beneficiario non si applica all’omessa comunicazione prevista da una distinta disposizione collocata in altra parte del regolamento, quando quest’ultima configura un autonomo onere necessario per l’applicazione dell’esimente.
  • Il superamento del termine ordinario di conclusione del procedimento, salvo espressa previsione legislativa di perentorietà o di consumazione del potere, non rende illegittimo il provvedimento tardivo né impedisce all’amministrazione di provvedere successivamente.
  • Nel giudizio di annullamento la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato; la titolarità di poteri di vigilanza sull’amministrazione emanante non attribuisce, di per sé, legittimazione passiva.
  • I vizi formali o procedimentali non comportano l’annullamento di un provvedimento vincolato quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; inoltre, il mero ritardo non è risarcibile quando non sussiste la spettanza del bene della vita.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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