Ordinanza n. 9487/2026 - Roma, Sezione 1B
PER L’ ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, del verbale n. -OMISSIS- del 2.3.2026 formato dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri con il quale è stato ritenuto che la ricorrente avrebbe “un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato AVOR in quanto è stata riscontrata la seguente diagnosi “rinite allergica ricorrente (cod. 147)”; nonché di ogni atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, ed in particolare di qualsiasi disposizione di esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso, per esami e titoli, indetto dal Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con decreto prot. n. 167/1-4-2024 CC. E PER L’ EFFETTO PER OTTENERE l’ ammissione della ricorrente alle fasi successive del concorso per esami e titoli, indetto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, prot. n. 167/1-4-2024 CC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Commissione per gli accertamenti psico-fisici che ha ritenuto non compatibile il profilo sanitario della candidata, con conseguente esclusione dal concorso per allievi carabinieri
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato non compatibile il suo profilo sanitario con quello previsto dal bando, in ragione dell'attribuzione del coefficiente 3 all'apparato AVOR e della diagnosi di rinite allergica ricorrente. Ha inoltre chiesto l'ammissione alle successive fasi del concorso per esami e titoli per il reclutamento di allievi carabinieri. Dall'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti contro il giudizio sanitario. Nel corso del giudizio è emerso che è stata pubblicata la graduatoria del concorso, compresa l'aliquota di posti riservati ai cittadini italiani. Il TAR ha rilevato l'incertezza circa l'eventuale impugnazione della graduatoria da parte della ricorrente, con notifica ad almeno un controinteressato.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la legittimità del giudizio sanitario né la domanda cautelare. Ha disposto che la ricorrente produca, entro il termine previsto dall'art. 55, comma 5, c.p.a., un atto contenente informazioni sull'eventuale impugnazione della graduatoria e sulla relativa notifica ad almeno un controinteressato, ritenuta indispensabile ai fini della procedibilità del ricorso. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 3 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 55, comma 5, c.p.a.
entro i termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a.
Il termine previsto per la produzione delle informazioni richieste dal giudice è applicato alla ricorrente nell'ambito della verifica preliminare della procedibilità della domanda cautelare e del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento delle generalità nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi allo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Concorre a fondare l'ordine di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio avverso l'esclusione da una procedura concorsuale, viene pubblicata la graduatoria finale, il giudice può richiedere al ricorrente di chiarire se la graduatoria sia stata impugnata e se l'impugnazione sia stata notificata ad almeno un controinteressato, ai fini della verifica della procedibilità del ricorso.
- Nel giudizio amministrativo concernente dati relativi allo stato di salute, la diffusione del provvedimento deve essere accompagnata dall'oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare tali dati, quando ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
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