Cassazione Penale, Ordinanza n. 16035/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del GIP del Tribunale di Fermo veniva applicata all'imputata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con sostituzione della pena detentiva. L'imputata ricorreva per cassazione deducendo l'assenza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, ritenuta dovuta dal giudice, e denunciando violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo in sostanza che la qualificazione giuridica del fatto sarebbe stata errata. La Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità, perché non indicava in quali termini la qualificazione fosse errata né quale fosse il corretto inquadramento della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., osservando che contro la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. sono proponibili solo censure attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pur rientrando astrattamente la doglianza nel perimetro del ricorso ammissibile, il motivo è stato ritenuto generico, perché non specificava perché la qualificazione fosse erronea. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza emessa ai sensi di questa norma è oggetto di controllo di legittimità solo entro i limiti specifici previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
individua il reato oggetto dell'applicazione della pena, qualificato nella sentenza come fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare concretamente in cosa consista l'errore e quale sia il corretto inquadramento giuridico.
- La mera deduzione di violazione di legge o di vizi motivazionali, senza una critica puntuale alla qualificazione giuridica operata dal giudice, integra un motivo generico e quindi inammissibile.
- L'ambito del controllo di legittimità sul patteggiamento è ristretto ai soli casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; fuori da tali ipotesi, o in assenza di specificità del motivo, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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