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Sentenza

Sentenza del 23/10/2015 n. 21609 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di una perquisizione domiciliare fu rinvenuta una scrittura privata contenente una promessa di vendita del terreno a un prezzo superiore rispetto a quello indicato nel successivo rogito notarile. L'Amministrazione finanziaria utilizzò tale documento per liquidare una maggiore INVIM mediante registrazione d'ufficio. Il contribuente contestò sia l'illegittimità del possesso e dell'utilizzo della scrittura, acquisita nell'ambito di un'indagine penale e trasmessa alla Polizia tributaria, sia la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa impositiva. In Cassazione sostenne inoltre che la decisione di secondo grado conteneva una ratio autonoma, relativa all'illegittimità sopravvenuta del possesso del documento dopo l'ordine giudiziario di restituzione, non impugnata dall'Ufficio e quindi coperta da giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Commissione tributaria centrale avrebbe dovuto rilevare la formazione del giudicato interno sull'illegittimità del possesso del documento da parte dell'Amministrazione. L'Ufficio, infatti, non aveva impugnato l'autonoma motivazione secondo cui il documento era stato trasmesso alla Polizia tributaria dopo la decisione della sezione istruttoria della Corte d'appello di Napoli che ne aveva disposto la restituzione al contribuente. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c.; le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    La decisione passata in giudicato vincola le parti anche rispetto alle autonome ragioni della decisione non specificamente impugnate. Una ratio decidendi autonoma non censurata forma giudicato interno e impedisce la prosecuzione dell'impugnazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 15, comma 1, n. 2

    Consentiva la registrazione d'ufficio di scritture non registrate solo quando il documento fosse legittimamente posseduto dall'Amministrazione finanziaria.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 15, comma 1, lett. b)

    La registrazione d'ufficio degli atti non registrati presuppone il legittimo possesso del documento da parte dell'Amministrazione. Il possesso divenuto illegittimo, anche successivamente all'acquisizione, non può validamente fondare la pretesa tributaria.

  • Art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova circa la legittimità dell'acquisizione e del possesso del documento.

  • Art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente riguardo alla valutazione delle prove e alla mancata dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, dell'esistenza di un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria.

  • Art. 382 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza senza rinvio, poiché la causa non poteva proseguire in ragione del giudicato interno formatosi sull'illegittimità del possesso del documento.

  • Art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    Ha giustificato la compensazione integrale delle spese di giudizio per la sussistenza di giusti motivi.

Massime di principio

  • Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, l'impugnazione deve contestarle tutte: se una non viene impugnata, essa può formare giudicato interno e rendere inammissibile o inutilmente proseguibile l'impugnazione sulle altre.
  • Per utilizzare un documento non registrato ai fini della registrazione d'ufficio, l'Amministrazione deve dimostrare che il documento sia entrato e rimasto in suo possesso in modo legittimo secondo la normativa tributaria applicabile.
  • Un documento acquisito nell'ambito di un procedimento penale non può essere automaticamente utilizzato per fini fiscali: occorre verificare l'esistenza e la portata dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria o di una specifica base normativa.
  • Se un provvedimento giudiziario dispone la restituzione dei documenti sequestrati, la successiva trasmissione degli stessi all'Amministrazione finanziaria può determinare l'illegittimità sopravvenuta del possesso e impedire l'utilizzo fiscale del documento.
  • La Corte di cassazione può decidere senza rinvio quando l'esito del giudizio è definitivamente determinato da una preclusione processuale, come il giudicato interno su una ratio decisiva.
  • La contestazione della legittimità dell'acquisizione documentale deve essere accompagnata, quando rilevante, dalla specifica indicazione degli atti mancanti o non prodotti dall'Amministrazione, quali autorizzazioni giudiziarie, verbali di sequestro e provvedimenti di restituzione.

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