Ordinanza n. 1701/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) Della deliberazione n. 265 del giorno 30.12.2025 (cfr. all. n. 1) con la quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS con riferimento alla graduatoria “specializzati Regione Piemonte” nella parte in cui la ricorrente non è presente e non le è stato assegnato il punteggio raggiunto a seguito della valutazione dei titoli e degli esami; b) Del provvedimento di esclusione assunto al n. prot. 0003.17/12/2025.0038858 del giorno 17.12.2025 (cfr. all. n. 2), comunicato in pari data alla ricorrente a mezzo pec, con il quale il Direttore Centrale Risorse umane ha comunicato l’esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto; c) Del verbale n. 70 del giorno 17.12.2025 della Commissione esaminatrice (cfr. all. n. 3) nella parte in cui ha proceduto a stilare la graduatoria dei medici idonei già in possesso del diploma di specializzazione con esclusione della ricorrente, nonché dell’allegato concernente la relativa graduatoria stilata ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del bando per la Direzione Regionale del Piemonte (cfr. all. n. 3.1), nella parte in cui non prevede la valutazione delle prove e dei titoli della ricorrente e il conseguente inserimento in posizione utile della medesima; d) Del bando (cfr. all. n. 4) indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 25.9.2024 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS nella parte in cui all’art. 2, comma 1, lett. h) ha previsto che alla procedura di reclutamento di cui al presente bando possono partecipare coloro che sono in possesso […] del diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l’anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia; e) Del bando indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 25.9.2024 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS, nella parte in cui non ha previsto la partecipazione di medici in possesso di diploma di specializzazione (o regolare iscrizione) in materie affini a quelle elencate in seno alla richiamata lett. h) dell’art. 2; f) di ogni atto e/o verbale attinente la valutazione dei titoli della ricorrente, anche se non conosciuti, nella parte in cui la Commissione omette la valutazione del diploma di specializzazione e/o lo dichiara inidoneo all’ammissione alla procedura concorsuale in quanto affine e non equipollente alle materie indicate in seno alla lett. h) dell’art. 2 del bando; g) degli eventuali atti di convocazione e assegnazione sedi; h) dei contratti di lavoro eventualmente medio tempore stipulati; i) di ogni altro atto presupposto, prodromico e conseguenziale a quelli sopra impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico INPS per 1069 professionisti medici e conseguente mancato inserimento nella graduatoria degli specializzati della Regione Piemonte
Esito
Favorevole al resistente (ente banditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la graduatoria approvata dall'INPS, il provvedimento di esclusione, il verbale della commissione e il bando nella parte in cui ammetteva alla procedura i candidati in possesso del diploma di specializzazione o iscritti ai corsi di formazione specialistica nelle specifiche discipline elencate dall'art. 2, comma 1, lett. h), senza includere materie ritenute affini. Ha dedotto, in particolare, l'illegittima mancata valutazione del proprio diploma di specializzazione, considerato affine e non equipollente alle discipline indicate dal bando, nonché il conseguente omesso inserimento nella graduatoria e gli atti successivi relativi alla convocazione, all'assegnazione delle sedi e alla stipulazione dei contratti.
La decisione
Nella fase cautelare il Collegio, impregiudicata ogni questione anche in rito, ha esaminato sommariamente gli atti e la documentazione depositata e non ha ravvisato il fumus boni iuris lamentato dalla ricorrente, richiamando le osservazioni puntualmente fornite dall'INPS. La domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati è stata pertanto respinta. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva. L'ordinanza non contiene una specifica valutazione del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda cautelare è stata respinta per la mancata ravvisabilità del fumus boni iuris a un sommario esame.
art. 2, comma 1, lett. h), del bando di concorso
del diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l’anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia
È la disposizione del bando in base alla quale l'amministrazione ha individuato le specializzazioni rilevanti ai fini della partecipazione; l'ordinanza cautelare non formula una definitiva interpretazione della sua legittimità o portata.
Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.
È richiamato dal bando per individuare le discipline equipollenti a quelle elencate; l'ordinanza non ne esplicita l'interpretazione.
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