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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29787/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello aveva riconosciuto, ai fini dell’esecuzione in Italia, una decisione della competente autorità austriaca che aveva irrogato all’interessata una sanzione pecuniaria di euro 405,00 per una infrazione al codice della strada, relativa al preteso non corretto pagamento di un pedaggio a tempo. La difesa ha dedotto che, dopo la ricezione della comunicazione sanzionatoria e la proposizione di opposizione all’autorità estera, né l’interessata né il difensore avevano ricevuto informazioni sull’esito dell’opposizione, sull’eventuale passaggio alla fase giurisdizionale, sulla data e sul luogo dell’udienza, sulla decisione conclusiva e sui rimedi ulteriori. Il ricorso ha censurato la sentenza d’appello per violazione degli artt. 11, 12 e 24 del d.lgs. n. 37 del 2016, degli artt. 125 e 127 c.p.p., nonché degli artt. 47 e 48 CDFUE e dell’art. 6 CEDU, lamentando che il giudice del riconoscimento si fosse limitato a valorizzare la presenza del certificato senza verificare concretamente se fossero state rispettate le condizioni ostative previste per la procedura in assenza o per la procedura scritta, e senza acquisire e valutare le informazioni richieste all’autorità dello Stato emittente circa l’esito dell’opposizione e la conoscenza dei rimedi impugnatori. È stata inoltre dedotta la motivazione meramente apparente sulla sussistenza delle cause di rifiuto del riconoscimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di riconoscimento di sanzioni pecuniarie straniere ex d.lgs. n. 37 del 2016, la Corte di appello, quando emergano elementi idonei a porre in dubbio il rispetto delle garanzie difensive dell’interessato, deve consultare l’autorità competente dello Stato di emissione e acquisire ogni informazione utile prima di decidere sulla sussistenza dei motivi di rifiuto di cui all’art. 12, comma 1, lett. i). Nel caso concreto, la Corte di appello aveva attribuito rilievo alla dedotta proposizione dell’opposizione e aveva persino richiesto chiarimenti all’autorità austriaca, ma poi aveva comunque deciso prescindendo dalle informazioni richieste e senza spiegare perché esse non fossero più necessarie. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata, affinché venga nuovamente verificata la sussistenza dei motivi di rifiuto del riconoscimento.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37

    comma 1, lett. i); comma 2

    La Corte ha chiarito che il riconoscimento della sanzione pecuniaria straniera può essere rifiutato se il certificato non dimostra che l’interessato sia stato informato del diritto di opporsi, della data e del luogo del processo, della possibilità di comparire, dell’assistenza difensiva o dei rimedi dopo la decisione; nei casi dubbi il giudice deve consultare l’autorità dello Stato di emissione e richiedere informazioni utili prima di decidere.

  • art. 11 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37

    Richiamato come disposizione collegata alla disciplina del riconoscimento delle sanzioni pecuniarie e ai poteri di acquisizione di informazioni sul procedimento estero.

  • art. 125 c.p.p.

    È stato evocato per censurare la motivazione ritenuta solo apparente sulle cause ostative al riconoscimento.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale della decisione impugnata.

  • art. 24 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37

    Richiamato dalla difesa in tema di notificazione della decisione e conoscenza dei rimedi impugnatori.

  • artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati a tutela del diritto di difesa e del giusto processo nella procedura di riconoscimento.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale del diritto a un equo processo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una sanzione pecuniaria irrogata da un’autorità di un altro Stato membro, il giudice italiano non può limitarsi a prendere atto dell’esistenza del certificato, ma deve verificare concretamente che le garanzie informative e difensive previste dalla normativa di recepimento risultino rispettate.
  • Se l’interessato deduce di non essere stato informato della fase giurisdizionale, dell’udienza, della decisione o dei rimedi esperibili, la Corte di appello deve attivare il meccanismo di consultazione dell’autorità dello Stato di emissione e acquisire le informazioni necessarie prima di decidere sul riconoscimento.
  • Quando il giudice richiede chiarimenti all’autorità estera, non può poi decidere prescindendo dalle risposte ottenute o comunque senza spiegare perché esse non siano rilevanti: in difetto, la motivazione è censurabile perché non consente di verificare il corretto superamento delle cause di rifiuto.
  • I motivi di rifiuto del riconoscimento previsti dalla disciplina sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie richiedono un controllo effettivo e non meramente cartolare sulla regolarità della procedura estera, specie in relazione al diritto di difesa e alla possibilità di comparire o di impugnare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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