Regolamento (UE) 2025/364
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/364 della Commissione, del 21 febbraio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: S.I. Lesaffre) e che abroga il regolamento (CE) n. 316/2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo zootecnico per bovini da ingrasso, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA quanto a sicurezza ed efficacia alle condizioni d’uso previste. Contestualmente abroga il previgente regolamento (CE) n. 316/2003, che aveva disciplinato l’additivo in via precedente, e introduce un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte già prodotte. Sono inoltre fissate condizioni specifiche di impiego, incluse misure di protezione per gli utilizzatori e indicazioni in etichetta su conservazione e stabilità termica.
Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso e abrogazione del regolamento (CE) n. 316/2003.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, in particolare per l’immissione sul mercato e l’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (identificato nell’allegato come additivo 4b1702, titolare S.I. Lesaffre) nei mangimi destinati ai bovini da ingrasso. Riguarda l’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; include disposizioni transitorie per i prodotti già fabbricati ed etichettati prima delle date indicate. Non disciplina altri impieghi o specie diverse da quelle espressamente autorizzate.
Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/364 della Commissione autorizza l’impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso, nell’ambito della categoria degli additivi zootecnici e del gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia del prodotto alle condizioni di uso indicate.
Contesto normativo e motivazioni
La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e prevede la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Il preparato era stato in precedenza autorizzato a tempo indeterminato per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 316/2003 ed era poi stato iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente. La nuova decisione discende dalla domanda presentata ai sensi degli articoli 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Valutazione di sicurezza ed efficacia
Secondo i pareri EFSA del 22 gennaio 2019 e del 13 marzo 2024, il preparato è sicuro per i bovini da ingrasso, per i consumatori e per l’ambiente nelle condizioni proposte. Per la sicurezza dell’utilizzatore, l’Autorità ha rilevato l’assenza di dati sufficienti per concludere circa la potenziale irritazione o sensibilizzazione oculare e cutanea, ma ha escluso un effetto irritante sulla pelle e ha ritenuto improbabile l’esposizione per inalazione. L’EFSA ha inoltre confermato l’efficacia del preparato alla concentrazione di 4 × 10^9 CFU/kg di mangime completo e non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-commercializzazione.
Autorizzazione e condizioni di impiego
L’articolo 1 autorizza il preparato riportato nell’allegato, con numero di identificazione 4b1702 e titolarità S.I. Lesaffre. L’allegato specifica che il prodotto è un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 in forma solida, contenente almeno 5 × 10^9 CFU/g. Il tenore minimo nel mangime completo per bovini da ingrasso è fissato a 4 × 10^9 CFU/kg con tasso di umidità del 12%; non è indicato un tenore massimo.
Obblighi per etichettatura, conservazione e tutela degli utilizzatori
L’allegato impone di riportare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati con questi mezzi, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per occhi e pelle.
Abrogazione del regime precedente e disciplina transitoria
L’articolo 2 abroga, mediante soppressione dell’articolo 1 e dell’allegato I, il regolamento (CE) n. 316/2003. Per evitare effetti immediati sulle scorte già immesse nel circuito commerciale, l’articolo 3 prevede un regime transitorio: l’additivo Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (E 1702) e le premiscele contenenti tale additivo, se prodotti ed etichettati prima del 16 settembre 2025 secondo le norme previgenti, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte; lo stesso vale per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, se prodotti ed etichettati prima del 16 marzo 2026 in conformità alla disciplina precedente.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 16 marzo 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni ivi previste. L’autorizzazione riguarda il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, con titolare S.I. Lesaffre.
Abrogazione del regolamento (CE) n. 316/2003
L’articolo 2 sopprime l’articolo 1 e l’allegato I del regolamento (CE) n. 316/2003, a seguito della nuova autorizzazione del preparato. Il regolamento precedente cessa quindi di costituire la base specifica per l’additivo nei bovini da ingrasso.
Misure transitorie per scorte esistenti
L’articolo 3 consente, fino a esaurimento delle scorte, la commercializzazione e l’uso dell’additivo Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (E 1702), nonché delle premiscele contenenti tale additivo, se prodotti ed etichettati prima del 16 settembre 2025 in conformità alle norme precedenti. Inoltre, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale additivo, destinati ai bovini da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 16 marzo 2026 secondo la normativa previgente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Condizioni tecniche e di impiego riportate nell’allegato
L’allegato indica il numero di identificazione 4b1702, la composizione del prodotto (preparato contenente almeno 5 × 10^9 CFU/g, forma solida) e la specie destinataria, cioè i bovini da ingrasso. Il tenore minimo nel mangime completo è fissato a 4 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%; il tenore massimo non è indicato. Il periodo di autorizzazione termina il 16 marzo 2035.
Obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori
L’allegato prescrive che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Impone inoltre agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per occhi e pelle.
Basi scientifiche e valutazione del rischio
I considerando richiamano i pareri EFSA del 22 gennaio 2019 e del 13 marzo 2024, che hanno concluso per la sicurezza del preparato per bovini da ingrasso, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, nonché per la sua efficacia come additivo zootecnico alla concentrazione di 4 × 10^9 CFU/kg di mangime completo. L’EFSA non ha potuto concludere sull’irritazione o sensibilizzazione cutanea per assenza di dati, pur escludendo un’irritazione cutanea e ritenendo improbabile l’esposizione per inalazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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