Cassazione Penale, Sentenza n. 34607/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la cancellazione dall'estratto del casellario giudiziale della sentenza della Corte d'appello di Milano del 04/03/1991, con la quale era stato riconosciuto in Italia un provvedimento di condanna straniera (Corte d'appello di Patrasso, 1984). La difesa sosteneva che quella sentenza di riconoscimento era stata emessa solo per accertare la recidiva e che, in seguito a vicende processuali (intervento della Corte di Cassazione e declaratoria di prescrizione della pena pecuniaria da parte della Corte d'appello di Roma), la recidiva era divenuta priva di efficacia, rendendo quindi quella iscrizione non esecutiva e cancellabile ai sensi dell'art. 5 d.P.R. n. 313/2002 (in particolare lett. b, provvedimenti giudiziari non esecutivi).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'elenco dei casi di cancellazione previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 313/2002 sia tassativo e che la sentenza di riconoscimento di provvedimento straniero finalizzata ad accertare la recidiva non possa essere considerata 'non esecutiva' per il solo fatto che, in un procedimento concreto, non ne siano stati applicati gli effetti. Il riconoscimento conserva infatti validità ed efficacia potenziale indipendentemente dall'applicazione pratica dei suoi effetti in un dato processo; di conseguenza l'iscrizione nel casellario non è ricomprensibile nella fattispecie di cancellazione invocata. Rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (regolamento sul casellario giudiziale)
art. 3, comma 1, lett. a; art. 5; art. 21; art. 24
Il casellario deve contenere, per estratto, le condanne definitive anche di autorita straniere riconosciute; l'art.5 individua casi tassativi di cancellazione. Il Tribunale interpreta la norma nel senso che le ipotesi elencate sono esaustive e non consentono estensioni per ragioni sopravvenute non previste dalla norma.
Codice di procedura penale
art. 730 e seguenti; art. 734; art. 173 disp. att.; art. 606, comma 1, lett. b
Gli artt. 730 e ss. regolano il riconoscimento di sentenze straniere; l'art.606 disciplina i motivi di cassazione invocati (qui inosservanza o erronea applicazione di norma); l'art.173 disp. att. è richiamato limitatamente ai termini di esposizione del ricorso in cassazione.
Codice penale
art. 12; art. 172, comma 7
L'art.12 riguarda i presupposti per il riconoscimento di sentenze straniere e specifica che il riconoscimento può mirare anche ad accertare recidiva; l'art.172 comma 7 è stato rilevante nella vicenda esecutiva che aveva considerato la presenza dell'iscrizione nel casellario ai fini della declaratoria di prescrizione.
Giurisprudenza citata
Sez. 2, n. 3715 del 13/11/1984 (CANTIERI, Rv. 167232)
Principio secondo cui il riconoscimento di sentenza straniera ai fini della recidiva non richiede l'esistenza di un procedimento nazionale in cui gli effetti siano immediatamente concreti: conta la possibilità di produzione di effetti, non la loro attualità.
Massime di principio
- Le ipotesi di cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale previste dall'art.5 d.P.R. n.313/2002 sono tassative: non è possibile estenderle per ragioni non previste dalla norma.
- Il riconoscimento di una sentenza straniera finalizzato, ad esempio, all'accertamento della recidiva conserva validità ed efficacia potenziale anche se, in un procedimento concreto, non ne sono stati applicati gli effetti; quindi non va automaticamente qualificato come 'non esecutivo'.
- Per ottenere la cancellazione di una iscrizione relativa a riconoscimento di sentenza straniera occorre dimostrare che la decisione rientra espressamente nelle fattispecie previste dall'art.5 (ad esempio provvedimenti non esecutivi nei casi elencati); non basta che, successivamente, gli effetti non siano stati concretamente applicati.
- In situazioni simili è più efficace impugnare il riconoscimento stesso o agire con gli strumenti previsti per la riabilitazione/estinzione delle pene (quando applicabili), piuttosto che chiedere la cancellazione dal casellario invocando l'assenza di effetti pratici.
- Quando si contesta l'iscrizione per effetto di una sentenza straniera, è utile documentare specificamente perché quella sentenza sarebbe priva di efficacia esecutiva secondo le norme sul casellario o chiedere l'annullamento del riconoscimento nella sede competente.
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