Cassazione Civile, Ordinanza n. 20144/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un edificio giudiziario. Dopo l'aggiudicazione, le imprese riunite in ATI costituivano una società consortile a responsabilità limitata per l'esecuzione unitaria dei lavori; la società fornitrice del consorzio chiedeva di accertare la responsabilità solidale delle imprese socie della consortile per i debiti verso di essa, ai sensi della disciplina sugli appalti pubblici. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello, in riforma parziale, escludeva solo le spese portate dai titoli esecutivi, confermando la condanna per il capitale. La ricorrente deduceva in cassazione: 1) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inopponibilità di giudicati formatisi in processi ai quali non aveva partecipato, oltre a far valere il proprio recesso dalla società consortile prima della formazione dei titoli; 2) violazione dell'art. 13 L. 109/1994, dell'art. 37 d.lgs. 163/2006 e delle norme sulle società consortili, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente assimilato società consortile e ATI e che, essendo la società consortile un soggetto autonomo, non potesse gravare i soci con responsabilità illimitata e solidale per obbligazioni sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che, nel caso di società consortile costituita per l'esecuzione di un appalto pubblico, la disciplina speciale dell'art. 37 d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis, prevede la responsabilità solidale dei consorziati nei confronti della stazione appaltante e anche dei subappaltatori e fornitori. Ha inoltre rilevato che il credito azionato dalla fornitrice si riferiva a opere e forniture anteriori al recesso della ricorrente dalla società consortile, e che tale accertamento di merito non risultava validamente censurato. Quanto alla dedotta inopponibilità dei giudicati, ha osservato che la censura introduceva questioni non adeguatamente coltivate nei gradi di merito e comunque prive dell'onere di specifica allegazione del luogo processuale in cui fossero state dedotte. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancata difesa delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
norma utilizzata per introdurre il procedimento sommario di cognizione in primo grado
art. 702-quater c.p.c.
norma richiamata per l'appello avverso l'ordinanza pronunciata nel rito sommario
art. 112 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per lamentare pronuncia oltre i limiti del chiesto e del pronunciato; censura ritenuta infondata
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la censura non è stata accolta
art. 2909 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inopponibilità del giudicato formatosi in giudizi ai quali non aveva partecipato; doglianza non accolta
art. 13 L. n. 109/1994
richiamato come antecedente normativo della disciplina speciale sugli appalti pubblici, che prevede la responsabilità solidale dei consorziati
art. 37 d.lgs. n. 163/2006
interpretato come norma applicabile ratione temporis che, in tema di appalti pubblici, estende la responsabilità solidale dei raggruppati/consorziati anche verso subappaltatori e fornitori
art. 2615 c.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la disciplina generale del consorzio non esclude, nel settore degli appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dalla normativa speciale
art. 2472 c.c.
richiamato nel ragionamento della Corte quale principio di responsabilità limitata della s.r.l., ritenuto derogato dalla disciplina speciale sugli appalti pubblici nel caso concreto
art. 2497 c.c.
richiamato come eccezione al principio di responsabilità limitata della società di capitali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
norma applicata per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Nelle controversie relative a società consortili costituite per l'esecuzione di appalti pubblici, la disciplina speciale di settore può imporre la responsabilità solidale dei consorziati verso subappaltatori e fornitori, anche se il veicolo societario scelto è una s.r.l. e resti fermo, in via ordinaria, il principio della responsabilità limitata della società di capitali.
- Il recesso del socio dalla società consortile non elide la responsabilità per obbligazioni sorte anteriormente al recesso; ai fini dell'opponibilità al creditore conta il momento di insorgenza del credito e il relativo accertamento di merito.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o non adeguatamente coltivate nei gradi di merito: chi deduce la novità della censura deve indicare specificamente in quale atto precedente la questione sia stata sollevata.
- Quando il ricorrente censura un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, deve confrontarsi in modo puntuale con tale accertamento; la mera reiterazione di una diversa lettura della vicenda non basta a scalfire la decisione.
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