Sentenza n. 1340/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 463 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 18 aprile 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dalla l. 107/2015 e ordinato all’amministrazione il pagamento di 3.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito sino all’attribuzione concreta e oltre le spese di lite. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 13 agosto 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L’amministrazione, pur costituendosi, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che erano state rispettate le formalità di notificazione e il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie e che l’amministrazione non aveva provato l’adempimento. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo di 3.000 euro relativo agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, spese di lite e accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà attivarsi su istanza del ricorrente e provvedere entro ulteriori 60 giorni, riferendo poi al TAR. Le spese del giudizio, liquidate in 550 euro oltre accessori e refusione del contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 107 l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice; nel caso concreto il termine era decorso.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Gli interessi o la rivalutazione spettanti sulla somma riconosciuta decorrono dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
È richiamato, unitamente all’art. 39, comma 1, c.p.a., per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta, se dovuto, sarà determinato e liquidato successivamente con separato decreto.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all’amministrazione e, per una condanna pecuniaria, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge senza che l’amministrazione abbia dimostrato l’adempimento.
- In presenza di una condanna giudiziale definitiva che riconosca il diritto all’attribuzione della Carta del docente, l’amministrazione scolastica deve dare esecuzione al titolo mediante rilascio della Carta e accredito dell’importo nominale stabilito dal giudice, comprensivo degli accessori riconosciuti.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell’adempimento e l’assenza di prova del pagamento da parte dell’amministrazione costituiscono elementi sufficienti per ordinare l’esecuzione del giudicato, salvo la deduzione e prova di fatti modificativi o estintivi del credito.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza dell’interessato in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
- Gli interessi o la rivalutazione sulla somma dovuta in esecuzione del titolo decorrono dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, secondo il criterio richiamato dall’art. 22, comma 36, l. 724/1994.
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