Sentenza n. 4308/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 14/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Molise n. 14/2025 e, in primo grado, gli atti della procedura concorsuale per dieci posti di agente di polizia municipale, inclusi l'approvazione della graduatoria, i verbali della Commissione e il giudizio di non idoneità alla prova orale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata, risultata non idonea alla prova orale con il punteggio di 15/30, aveva impugnato gli atti della procedura concorsuale deducendo la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, poiché la Commissione aveva predisposto 65 buste chiuse, numerate da 1 a 65 e contenenti ciascuna tre quesiti, lasciando a ogni candidato la scelta di una busta anziché procedere all'estrazione a sorte delle domande. Contestava inoltre l'assenza di verbalizzazione delle operazioni di numerazione delle buste, ritenendola incompatibile con i requisiti di trasparenza, tracciabilità e controllo della regolarità della prova. Deduceva anche l'illogicità e l'irragionevolezza del giudizio di non idoneità, in relazione alle risposte fornite, alla correzione di una domanda asseritamente mal formulata e alle proprie esperienze professionali. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che la scelta casuale delle buste garantisse comunque l'alea richiesta dalla legge e che il giudizio della Commissione rientrasse nella discrezionalità tecnica. In appello la candidata ha dedotto error in judicando, errata interpretazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, travisamento dei fatti e violazione di legge. Il Comune ha sostenuto la legittimità della procedura, affermando che la numerazione delle buste era stata effettuata casualmente dopo la loro chiusura e chiedendo anche l'ammissione di prova testimoniale. È stato inoltre dichiarato inammissibile l'intervento ad opponendum di un candidato assunto a seguito dello scorrimento della graduatoria, perché non notificato a tutte le parti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'intervento ad opponendum per violazione dell'art. 50, comma 2, c.p.a., che impone la notificazione dell'atto di intervento a tutte le parti, costituite e non. Nel merito ha accolto congiuntamente i motivi di appello connessi, riformando la sentenza del TAR e accogliendo il ricorso originario e i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 imponga l'estrazione a sorte delle domande della prova orale e non consenta di sostituirla con la scelta, da parte del candidato, di una busta numerata contenente i quesiti. La regola persegue finalità imperative di segretezza, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento e opera indipendentemente dalla prova concreta di una fuga di notizie o della mala fede della Commissione. L'omessa verbalizzazione delle operazioni di numerazione delle buste ha costituito un argomento di prova ulteriore circa l'impossibilità di verificare con certezza la regolarità e la segretezza della procedura. La violazione ha impedito il controllo sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica e ha determinato l'illegittimità radicale dell'intera operazione valutativa, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Le ulteriori censure sul giudizio tecnico sono state assorbite. È stata respinta l'istanza istruttoria del Comune, poiché la prova testimoniale non avrebbe potuto sanare la violazione normativa già accertata. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 487/1994
i componenti di ciascuna Sottocommissione predispongano, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto della prova. Da tale raccolta ogni candidato estrarrà le domande che gli saranno poste
La disposizione impone l'estrazione a sorte delle domande della prova orale. La scelta di una busta numerata contenente i quesiti non equivale all'estrazione delle domande e viola i principi di segretezza, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, anche senza la prova concreta di una fuga di notizie o della violazione effettiva della par condicio.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento, riferiti alle procedure concorsuali, richiedono che i candidati siano posti, per quanto possibile, in una situazione di uguale difficoltà di superamento della prova.
art. 28 c.p.a.
Individua i presupposti sostanziali dell'intervento nel processo amministrativo.
art. 50, comma 2, c.p.a.
L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'art. 170 del codice di procedura civile.
L'atto di intervento deve essere notificato a tutte le parti del giudizio, costituite e non; l'intervento non notificato secondo tali modalità è inammissibile.
art. 101 c.p.a.
Non impedisce all'appellante di formulare argomentazioni difensive a sostegno delle domande già proposte quando esse non modificano i temi di indagine del processo e riguardano fatti desumibili dagli atti.
Massime di principio
- Nelle prove orali dei concorsi pubblici, l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 impone l'estrazione a sorte delle domande predisposte dalla Commissione; la mera scelta di una busta numerata contenente i quesiti non costituisce estrazione a sorte conforme alla legge.
- L'obbligo di estrazione a sorte delle domande tutela non solo la segretezza in senso stretto, ma anche l'astratta non conoscibilità preventiva dei quesiti, la trasparenza, l'imparzialità e la parità di trattamento; la sua violazione determina l'illegittimità della procedura anche senza la prova di una fuga di notizie o di una concreta alterazione della par condicio.
- L'omessa verbalizzazione delle operazioni rilevanti per la numerazione e l'assegnazione delle buste può costituire un argomento di prova dell'impossibilità di verificare la segretezza e la regolarità della prova concorsuale.
- Quando la violazione delle regole di predisposizione e sorteggio delle domande impedisce il controllo sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione, l'illegittimità si estende all'intera operazione valutativa e comporta l'annullamento degli atti della procedura interessati.
- Nel giudizio amministrativo d'appello sono ammissibili argomentazioni difensive relative a fatti desumibili dai verbali e già riconducibili al tema di indagine introdotto in primo grado, purché non comportino una modifica delle domande o dei temi del processo.
- L'atto di intervento nel processo amministrativo deve essere notificato a tutte le parti, costituite e non costituite; la mancata notificazione determina l'inammissibilità dell'intervento.
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