Sentenza del 13/12/2017 n. 29865 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la deducibilità, ai fini IRES, IRAP e IVA per il 2004, di costi relativi alla definizione di un contenzioso con un cliente e di sconti concessi alla clientela. Sosteneva inoltre che i costi del contenzioso fossero imputabili al 2005, poiché l'accordo era stato raggiunto nel febbraio 2005, e che gli sconti non fossero inerenti all'attività d'impresa ai sensi dell'art. 109 TUIR. La società, con ricorso incidentale, contestava invece la conferma delle sanzioni sui costi di consulenza software, lamentando l'omessa valutazione della propria richiesta di disapplicazione per assenza di colpevolezza, nonché l'omessa pronuncia sulle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che i costi del contenzioso, divenuti certi e determinabili prima dell'approvazione del bilancio, potevano essere imputati all'esercizio precedente. Ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR sull'inerenza degli sconti, poiché la mera libertà delle scelte imprenditoriali e l'assenza di antieconomicità non dimostrano automaticamente la funzionalità del costo alla produzione del reddito. Ha accolto anche il primo motivo incidentale della società, rilevando che la CTR non aveva esaminato la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per assenza di colpevolezza. Il secondo motivo incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito, mentre è stato rigettato il motivo relativo alla mancata menzione delle osservazioni ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 109, comma 1, TUIR
I componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Un costo sopravvenuto dopo la chiusura dell'esercizio può essere imputato all'esercizio precedente se, prima dell'approvazione del bilancio, è divenuto certo nell'esistenza e determinabile nell'ammontare.
Art. 109, comma 5, TUIR
Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
La deducibilità richiede l'inerenza, cioè un'effettiva funzionalità economica del costo rispetto all'attività produttiva e alla generazione dei ricavi. La scelta discrezionale dell'imprenditore e la sola assenza di antieconomicità non sono sufficienti.
Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000
La mancata menzione nell'avviso di accertamento delle osservazioni presentate dal contribuente non determina automaticamente la nullità dell'atto, in assenza di una specifica previsione normativa o della lesione concreta di diritti e garanzie procedimentali.
Norme in materia di sanzioni tributarie e colpevolezza
Le sanzioni possono essere disapplicate quando il contribuente dimostri l'assenza di una condotta colpevole. Il giudice deve esaminare e motivare espressamente sulla specifica richiesta di esclusione della colpevolezza.
Massime di principio
- Ai fini della competenza fiscale, un costo definito dopo la chiusura dell'esercizio può essere imputato all'esercizio precedente se, prima dell'approvazione del bilancio, la sua esistenza è certa e il suo ammontare è determinabile in modo obiettivo.
- Sconti, abbuoni e concessioni alla clientela sono deducibili solo se il contribuente dimostra la loro effettiva inerenza e funzionalità all'attività d'impresa; la libertà dell'imprenditore nelle scelte commerciali non esclude il controllo fiscale.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare l'inerenza anche quando l'avviso di accertamento descriva fatti, come l'assenza di accordi o il mancato raggiungimento di obiettivi, che presuppongono tale contestazione.
- In materia di sanzioni, il giudice deve valutare anche l'eventuale assenza di colpevolezza, non soltanto l'incertezza normativa oggettiva.
- La mancata indicazione nell'avviso delle osservazioni del contribuente non comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento: occorre una specifica previsione di nullità o una concreta lesione delle garanzie difensive.
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