Cassazione Penale, Ordinanza n. 00932/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata nella parte relativa al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'11 giugno 2024. L'unico motivo deduceva, in modo generico, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti oppure all'assenza di elementi positivi, non specificamente indicati in concreto neppure dalla difesa.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi specificamente allegati dalla difesa; non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice di merito, nel valutare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve confutare puntualmente ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente una motivazione sintetica ma logicamente coerente che valorizzi gli elementi negativi ritenuti rilevanti o l'assenza di concreti elementi positivi.
- La censura di violazione di legge o vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile o manifestamente infondata quando si limita a una contestazione generica della valutazione discrezionale del giudice senza indicare specifici elementi trascurati o travisati.
- La prospettazione di un trattamento sanzionatorio più mite, specie quando la pena sia già prossima al minimo edittale, richiede una deduzione concreta e specifica delle ragioni di meritevolezza, non essendo sufficiente una doglianza apodittica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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