Cassazione Penale, Sentenza n. 32481/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità dell'udienza preliminare e del decreto che disponeva il giudizio, sostenendo che il provvedimento fosse "abnorme". L'origine della contestazione riguardava procedure concorsuali per attività didattiche integrative presso l'Università di Milano, inizialmente inquadrata come violazione dell'art. 353 c.p.; in udienza preliminare il PM ha modificato l'imputazione aggiungendo "o 323 c.p." e riferimenti alla promozione e al merito (art. 1, comma IV L. n. 240/10), configurando così, secondo il Tribunale, non un'alternativa chiara ma una "imputazione ibrida" che sovrapponeva elementi di entrambe le fattispecie e ometteva elementi strutturali essenziali (es. intento di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale per l'abuso d'ufficio), oltre a indicare un'aggravante non riconducibile alla nuova qualificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che non ricorressero i requisiti dell'"abnormità" che consentirebbero la ricorribilità immediata per cassazione, e ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la tecnica contestativa usata dal PM ha dato luogo a una "imputazione ibrida" carente di certezza e precisione (violazione dell'art. 429 c.p.p.), perché mancavano elementi essenziali della fattispecie di abuso d'ufficio e l'aggravante indicata non era compatibile con la nuova qualificazione. Di conseguenza l'ordinanza di nullità pronunciata dal Tribunale resta impregiudicata e il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 353 c.p.
Norma originariamente richiamata nell'imputazione; la Corte rileva che l'indicazione dell'aggravante riferita complessivamente alla contestazione non è correlabile con la successiva nuova qualificazione, contribuendo all'incertezza della fattispecie.
art. 323 c.p.
Norma richiamata dal PM in udienza come possibile ricaduta della condotta (abuso d'ufficio). La Corte osserva che, se si inquadra il fatto nell'abuso d'ufficio, devono essere espressi tutti gli elementi costitutivi tipici (es. intento di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecare danno), che qui sono mancanti.
art. 97 Cost.
Richiamato nella descrizione della violazione (principio di imparzialità); il PM aveva evocato la compressione di questo principio nella condotta contestata.
art. 1, comma IV, L. n. 240/2010
Citato dal PM in relazione alla promozione e al merito nel contesto delle procedure concorsuali universitarie; la Corte rileva che l'inserimento di tale riferimento non ha contribuito a chiarire la nuova qualificazione penale.
art. 429 c.p.p.
Richiede che il fatto di reato sia enunciato in forma chiara e precisa nel decreto che dispone il giudizio. La Corte ha ritenuto che la descrizione risultante dalle modifiche del PM non rispettasse questo requisito, giustificando la dichiarazione di nullità del Tribunale.
art. 568, comma 1, c.p.p.
Norma sul regime tassativo dei mezzi di impugnazione; la giurisprudenza di legittimità richiamata limita l'uso della categoria dell'"abnormità" per evitare di eludere tale regime.
Sez. U, n. 33 del 22/11/2000 (Boniotti) e Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018 (Ksouri)
Giurisprudenza di legittimità che delimita strettamente il concetto di "abnormità" ammissibile per ricorso diretto in Cassazione: l'atto deve essere totalmente avulso dal sistema processuale o determinare una stasi irrimediabile del procedimento; atti illegittimi o nulli non sono automaticamente ricorribili per cassazione per la categoria dell'abnormità.
Sez. 6, n. 11487 del 13/09/2018 (PmT c/Mezzasalma)
Precedente che segnala come la dichiarazione di nullità da parte del giudice dell'udienza preliminare sia abnorme solo se la nullità della richiesta di rinvio a giudizio determina violazione del diritto di difesa; altrimenti il Tribunale può intervenire se i fatti sono descritti in modo specifico.
Massime di principio
- La modifica dell'imputazione in udienza deve evitare di creare una "imputazione ibrida": se si propone un'imputazione alternativa, ciascuna qualificazione giuridica va formulata in modo separato e chiaro, con la specificazione di tutti gli elementi costitutivi di ciascun reato.
- Per inquadrare fattispecie come l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) occorre indicare espressamente gli elementi soggettivi richiesti (es. intento di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecare un danno), altrimenti l'atto è viziato per carenza di precisione.
- Il requisito di chiarezza e precisione dell'art. 429 c.p.p. è stringente: il decreto che dispone il giudizio non può basarsi su descrizioni confuse o sovrapposte di fattispecie diverse.
- La categoria dell'"abnormità" che autorizza il ricorso immediato in Cassazione è limitata: non può essere usata per impugnare semplici illegittimità o nullità che rientrano nel normale schema degli strumenti di impugnazione previsti dal codice.
- Se il Tribunale dichiara la nullità dell'udienza preliminare per carenza dell'atto imputativo, l'azione correttiva deve avvenire nel rito di merito (rinvio al GUP per rinnovazione dell'udienza o integrazione), e il PM deve curare la formulazione dell'imputazione per renderla conforme ai requisiti di precisione.
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