Cassazione Penale, Ordinanza n. 18727/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 22 ottobre 2025. L'unico motivo deduceva vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego di riconoscimento di una circostanza attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la mitigazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era in parte meramente reiterativa di doglianze già prospettate in appello e disattese con motivazione completa, e in parte manifestamente infondata perché la graduazione della pena, anche con riguardo a circostanze extra-edittali, resta sottratta al sindacato di legittimità salvo che travalichi i limiti di legge o sia frutto di arbitrio o manifesta illogicità. Il giudice di merito aveva inoltre motivato in modo adeguato il diniego dell'attenuante, valorizzando la commissione di plurimi reati in un ristretto arco temporale e l'uso di violenza non minima, ritenuta incidente sulla gravità del fatto. Il ricorso conteneva anche censure sulla misura degli aumenti di pena per la continuazione, ritenute non sindacabili in cassazione se espressione di discrezionalità non irragionevole.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale n. 86 del 2024
La difesa invocava una circostanza attenuante introdotta da tale pronuncia, ma la Corte ha ritenuto legittimo il suo mancato riconoscimento in concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già formulate in appello e specificamente disattese con motivazione congrua.
- La graduazione della pena, compresa la valutazione di circostanze extra-edittali, è sottratta al sindacato di cassazione salvo che il giudice di merito abbia violato i limiti legali della discrezionalità o abbia adottato una motivazione arbitraria o manifestamente illogica.
- Il diniego di una circostanza attenuante può essere confermato quando il giudice di merito motivi in modo puntuale su elementi fattuali incompatibili con la mitigazione, come la pluralità di reati in un breve arco temporale e la rilevanza della violenza utilizzata.
- La misura degli aumenti di pena per la continuazione non è censurabile in cassazione se costituisce espressione di un esercizio non irragionevole della discrezionalità del giudice di merito.
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