Cassazione Penale, Sentenza n. 50769/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva condannati per il lancio di pietre e oggetti contundenti contro un pullman di tifosi (art. 6‑bis L. 401/1989). Montella deduce (i) nullità della perquisizione personale per mancato tempestivo avviso al difensore (violazione artt. 247, 249 c.p.p. e artt. 114 disp. att.); (ii) vizio di motivazione e mancato esame delle discrepanze nelle dichiarazioni del teste; (iii) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e della particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.); (iv) errata qualificazione del fatto nonché mancante valutazione dell'attendibilità del teste; (v) tardiva notifica dell'avviso di udienza in appello. Balzano deduce (i) manifesta illogicità della motivazione e contraddizioni nelle dichiarazioni del teste; (ii) errata applicazione delle norme sul concorso di persone e mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure riguardanti la perquisizione perché la nullità a regime intermedio andava fatta valere tempestivamente (non lo è stata, essendo dedotta per la prima volta in cassazione). Ha dichiarato che le questioni di valutazione della prova e di ricostruzione fattuale (attendibilità del teste, qualificazione della condotta, abitualità del gruppo, applicabilità dell'art. 131‑bis) attengono al merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione del giudice del merito è congrua e non manifestamente illogica; ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale (descrizione precisa dei fatti, riscontri, rinvenimento di pietre, partecipazione attiva e impossibilità di fuga dei due imputati). Quanto alla tardiva notifica dell'udienza d'appello, si è concluso che tale nullità era di regime intermedio e non è stata eccepita in tempo (il difensore assente era stato sostituito da altro avvocato che non ha eccepito). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di una somma di euro tremila a favore della Casa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 6‑bis, L. 401/1989
Norma contestata per la condotta di lancio di materiale pericoloso; la Corte d'appello ha ritenuto applicabile la fattispecie dati i riscontri probatori che collegano i ricorrenti al lancio.
art. 6‑ter, L. 401/1989
Norma che punisce il mero possesso di oggetti volti a offendere; la Corte ha escluso la sola applicazione di questa fattispecie ritenendo che i ricorrenti abbiano partecipato attivamente al lancio.
art. 247 e art. 249 c.p.p.
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla perquisizione personale; la Corte di Cassazione ha osservato che eventuali nullità relative all'avviso al difensore sono di regime intermedio e vanno dedotte tempestivamente, altrimenti sono sanate o si considera avvenuto il consenso/omissione.
art. 114 disp. att. c.p.p.; art. 352 e art. 356 c.p.p.
Richiamate dalla Corte per spiegare il regime di garanzia circa l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore prima della perquisizione; la giurisprudenza collegata stabilisce che la nullità è deducibile entro la deliberazione del primo grado se il difensore non ha assistito, ma va proposta tempestivamente.
art. 131‑bis c.p.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della causa di non punibilità attenga al merito e non sia sindacabile in Cassazione quando il giudice di merito ha motivato adeguatamente la non configurabilità (organizzazione del fatto, appartenenza a gruppo, interruzione solo per intervento di polizia).
art. 616 c.p.p.
Articolo richiamato per la conseguenza della declaratoria d'inammissibilità: condanna al pagamento di una somma a favore della Casa delle Ammende.
Massime di principio
- Le nullità processuali a regime intermedio (es. mancato avviso al difensore per perquisizioni) vanno eccepite tempestivamente: se non sollevate entro il termine previsto (in genere prima della deliberazione del primo grado) si considerano sanate o saranno inammissibili se dedotte tardivamente in Cassazione.
- Le questioni relative alla valutazione della prova, all'attendibilità dei testimoni e alla ricostruzione fattuale appartengono al merito e sono in linea di principio non sindacabili in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua, esauriente e priva di manifesta illogicità.
- La qualificazione della condotta tra mero possesso (art. 6‑ter L.401/1989) e azione attiva (art. 6‑bis L.401/1989) dipende dagli elementi probatori che collegano concretamente l'imputato alla condotta materiale (osservazioni in flagranza, rinvenimento di oggetti occultati, riscontri testimoniali).
- La richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità) va proposta e adeguatamente motivata nei gradi di merito: la sua disamina è tipicamente una valutazione di merito e, se il giudice di merito dà sufficiente motivazione per escluderla (es. organizzazione del fatto, appartenenza a gruppo), la Cassazione non la rimetterà in discussione.
- La mancata tempestiva impugnazione o eccezione di nullità procedurali davanti al giudice competente o in udienza può essere considerata come rinuncia o omissione che preclude la successiva deduzione in Cassazione; la presenza di un difensore sostitutivo che non eccepisce può fare venir meno la censura.
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