Sentenza n. 1962/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Messina, Sez. Lavoro, n. 10/2025, relativa all’inserimento nelle progressioni economiche orizzontali e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 10/2025, passata in giudicato, che aveva respinto l’appello principale del Comune e accolto l’appello incidentale dei lavoratori, riconoscendo il diritto all’inserimento nelle procedure di progressione economica orizzontale (PEO) e al pagamento delle differenze retributive conseguenti. Il Comune aveva corrisposto, o comunque quantificato e riconosciuto, le differenze economiche, ma non aveva provveduto al corrispondente inquadramento dei lavoratori nelle superiori posizioni economiche con le decorrenze spettanti. I ricorrenti hanno dedotto la violazione e l’elusione del giudicato, sostenendo che il titolo giudiziale imponesse non soltanto il pagamento delle differenze retributive, ma anche il riconoscimento degli inquadramenti economici conseguenti all’inserimento nelle PEO. Hanno inoltre contestato che la successiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel 2018-2019 potesse estinguere o assorbire gli obblighi derivanti dal giudicato. Il Comune ha sostenuto, invece, che la sentenza imponesse soltanto il pagamento delle differenze retributive, senza alcuna ricostruzione giuridico-economica della carriera, e che la stabilizzazione e la partecipazione a una successiva procedura di progressione economica costituissero fatti nuovi idonei a incidere sull’obbligazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha natura meramente esecutiva e non consente di integrare o modificare la regola contenuta nel giudicato. L’attività del giudice amministrativo consiste nell’interpretare il titolo, accertare il comportamento tenuto dall’amministrazione e verificarne la conformità al giudicato. Nel caso concreto, la sentenza della Corte d’Appello di Messina non poteva essere letta atomisticamente limitandosi al riferimento al pagamento delle differenze retributive. Il rigetto dell’appello principale del Comune aveva reso definitivo il riconoscimento del diritto dei lavoratori a partecipare alle PEO, mentre l’accoglimento dell’appello incidentale aveva riconosciuto le differenze economiche conseguenti all’inserimento nelle procedure. Poiché le procedure PEO considerate non avevano avuto natura selettiva ed erano state attribuite, in concreto, a tutti i dipendenti aventi i requisiti, il giudicato imponeva al Comune un obbligo duplice: inquadrare i ricorrenti nelle superiori fasce economiche con le medesime decorrenze spettanti agli altri dipendenti e corrispondere tutte le differenze retributive maturate. La successiva stabilizzazione dei lavoratori non è stata ritenuta idonea a modificare o estinguere il contenuto del giudicato. Il Comune è stato quindi obbligato a dare integrale esecuzione al titolo entro 120 giorni dalla notificazione della sentenza, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune è stato condannato anche al pagamento di 1.500 euro di spese del giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, assegnando un termine e prevedendo, se necessario, la successiva nomina di un commissario ad acta.
art. 45 d.lgs. 165/2001
È richiamato dai ricorrenti a sostegno della corrispondenza tra trattamento retributivo e inquadramento del personale; il TAR lo menziona quale principio generale coerente con l’obbligo di riconoscere gli inquadramenti economici conseguenti al giudicato.
art. 5 CCNL 31/3/1999
Disciplina le progressioni economiche orizzontali nell’ambito della medesima categoria di inquadramento, cui si riferisce il giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi a interpretare il titolo, accertare il comportamento dell’amministrazione e verificarne la conformità alla regola giudiziale, senza integrare o modificare il contenuto del giudicato.
- L’interpretazione del giudicato deve considerare unitariamente dispositivo e motivazione, non potendo una statuizione essere letta in modo atomistico o isolando il solo riferimento letterale a una prestazione pecuniaria.
- Quando il giudicato riconosce il diritto di dipendenti illegittimamente esclusi a partecipare a procedure di progressione economica non selettive, l’obbligo conformativo può comprendere sia il corrispondente inquadramento nella superiore posizione economica, con le relative decorrenze, sia il pagamento delle differenze retributive maturate.
- La successiva stabilizzazione del rapporto di lavoro o la partecipazione a procedure successive non modifica né estingue automaticamente gli obblighi derivanti dal giudicato, salvo che il fatto sopravvenuto incida concretamente sul contenuto materiale del rapporto in termini incompatibili con la statuizione giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e riservare a una fase successiva, su istanza della parte, la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
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