Sentenza del 08/07/2016 n. 4437 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione cartella di pagamento - Legittimazione passiva - Ente impositore o Agente delle riscossione - Entrambi - Litisconsorzio necessario tra i due - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il contribuente può agire alternativamente contro l'ente impositore oppure contro l'Agente della riscossione. Non sussiste un litisconsorzio necessario tra i due soggetti: l'ente impositore può eventualmente chiamare in giudizio l'Agente della riscossione. La regola è coerente con l'art. 10 del d.lgs. 546/1992 e con la giurisprudenza richiamata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento per la mancata o omessa notifica degli atti impositivi presupposti. Tale omissione costituisce un vizio procedurale che incide sulla validità dell'atto successivo, cioè della cartella.
Norme richiamate
Art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma individua i soggetti legittimati a stare in giudizio nel processo tributario. In presenza di una contestazione relativa alla mancata notifica dell'atto impositivo presupposto, il contribuente può rivolgersi alternativamente all'ente impositore o all'Agente della riscossione.
Cass. n. 1532/2012
Conferma l'assenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e Agente della riscossione nelle controversie relative all'omessa notifica dell'atto presupposto.
Cass. SS.UU. n. 5791/2008
Riconosce la possibilità per il contribuente di agire contro uno solo dei soggetti coinvolti, lasciando all'ente impositore la facoltà di chiamare in giudizio l'Agente della riscossione.
Cass. SS.UU. n. 16412/2007
Ribadisce che l'omessa notifica dell'atto presupposto determina un vizio procedurale dell'atto successivo e che non è necessario citare congiuntamente ente impositore e Agente della riscossione.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella sostenendo che non è stato notificato l'atto impositivo presupposto, il contribuente può convenire in giudizio l'ente impositore oppure l'Agente della riscossione.
- Non è normalmente necessario instaurare il processo contro entrambi i soggetti: tra ente impositore e Agente della riscossione non sussiste litisconsorzio necessario in questa specifica ipotesi.
- L'omessa notifica dell'atto presupposto è un vizio procedurale che può comportare la nullità della cartella o dell'atto successivo, purché il contribuente contesti tempestivamente il vizio.
- La scelta del resistente può dipendere dagli elementi disponibili: l'Agente della riscossione è il soggetto che ha emesso o notificato la cartella, mentre l'ente impositore è responsabile della formazione dell'atto tributario presupposto.
- L'ente impositore, se ritiene necessario coinvolgere l'Agente della riscossione per questioni relative alla notifica o alla procedura esecutiva, può chiamarlo in giudizio.
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