Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 4437 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Impugnazione cartella di pagamento - Legittimazione passiva - Ente impositore o Agente delle riscossione - Entrambi - Litisconsorzio necessario tra i due - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che il contribuente può agire alternativamente contro l'ente impositore oppure contro l'Agente della riscossione. Non sussiste un litisconsorzio necessario tra i due soggetti: l'ente impositore può eventualmente chiamare in giudizio l'Agente della riscossione. La regola è coerente con l'art. 10 del d.lgs. 546/1992 e con la giurisprudenza richiamata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento per la mancata o omessa notifica degli atti impositivi presupposti. Tale omissione costituisce un vizio procedurale che incide sulla validità dell'atto successivo, cioè della cartella.

Norme richiamate

  • Art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma individua i soggetti legittimati a stare in giudizio nel processo tributario. In presenza di una contestazione relativa alla mancata notifica dell'atto impositivo presupposto, il contribuente può rivolgersi alternativamente all'ente impositore o all'Agente della riscossione.

  • Cass. n. 1532/2012

    Conferma l'assenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e Agente della riscossione nelle controversie relative all'omessa notifica dell'atto presupposto.

  • Cass. SS.UU. n. 5791/2008

    Riconosce la possibilità per il contribuente di agire contro uno solo dei soggetti coinvolti, lasciando all'ente impositore la facoltà di chiamare in giudizio l'Agente della riscossione.

  • Cass. SS.UU. n. 16412/2007

    Ribadisce che l'omessa notifica dell'atto presupposto determina un vizio procedurale dell'atto successivo e che non è necessario citare congiuntamente ente impositore e Agente della riscossione.

Massime di principio

  • Quando si impugna una cartella sostenendo che non è stato notificato l'atto impositivo presupposto, il contribuente può convenire in giudizio l'ente impositore oppure l'Agente della riscossione.
  • Non è normalmente necessario instaurare il processo contro entrambi i soggetti: tra ente impositore e Agente della riscossione non sussiste litisconsorzio necessario in questa specifica ipotesi.
  • L'omessa notifica dell'atto presupposto è un vizio procedurale che può comportare la nullità della cartella o dell'atto successivo, purché il contribuente contesti tempestivamente il vizio.
  • La scelta del resistente può dipendere dagli elementi disponibili: l'Agente della riscossione è il soggetto che ha emesso o notificato la cartella, mentre l'ente impositore è responsabile della formazione dell'atto tributario presupposto.
  • L'ente impositore, se ritiene necessario coinvolgere l'Agente della riscossione per questioni relative alla notifica o alla procedura esecutiva, può chiamarlo in giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.