Sentenza n. 4587/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Nola, con la quale era stato riconosciuto il diritto, quale personale ATA, al computo dell’intero servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici della ricostruzione della carriera, alla progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola e al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dopo la notifica del titolo esecutivo, senza che l’amministrazione desse esecuzione alla sentenza. Ha quindi chiesto l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR aveva prospettato possibili profili di inammissibilità, ritenendo che l’esecuzione potesse richiedere un’attività di cognizione ulteriore rispetto ai poteri del giudice dell’ottemperanza; la ricorrente ha depositato memoria sul punto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettati sia il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a., sia i termini processuali del rito camerale. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Nola era stata notificata all’amministrazione il 30 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a., che era divenuta esecutiva e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché non risultava provato l’adempimento del titolo giudiziale, ha ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze dovute in esecuzione del giudicato. Ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente competente, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre disciplinato il deposito telematico degli atti del commissario e la successiva liquidazione del relativo compenso. L’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dalla pubblica amministrazione l’adempimento dell’obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali propri del rito camerale dell’ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
La sentenza del giudice ordinario è stata notificata all’amministrazione secondo le modalità richiamate ai fini dell’esecuzione del titolo.
art. 479 c.p.c.
La notifica del titolo esecutivo all’amministrazione è stata effettuata secondo la disciplina applicabile, come modificata dal d.lgs. n. 149/2022.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
d.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. e)
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
d.P.R. n. 115/2002, artt. 55, 56 e 71
Le disposizioni regolano, rispettivamente, le spese per l’utilizzo del mezzo proprio, le ulteriori spese di adempimento dell’incarico del commissario ad acta e il termine per la presentazione della relativa parcella.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente a quanto deciso nel relativo titolo.
- Quando il titolo giudiziale notificato all’amministrazione non risulta eseguito e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può comprendere il potere di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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