Cassazione Penale, Sentenza n. 26458/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Alvaro De Felice per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il difensore ha contestato la corretta applicazione degli artt. 581 e 164 c.p.p., sostenendo che l'imputato era stato presente nel giudizio di primo grado e che agli atti risultava già una precedente elezione/dichiarazione di domicilio utilizzata per le notifiche di primo grado (e per la notifica dell'ordinanza impugnata), per cui quella manifestazione antecedente sarebbe stata sufficiente o, alternativamente, sufficiente il richiamo/ allegazione di essa nell'atto di appello. Il ricorrente ha invocato, a sostegno, pronunce favorevoli (es. Sez. 2 n. 8014/2024) e chiesto anche la rimessione alle Sezioni Unite per contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale rilevante circa l'interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (se sia necessario depositare una nuova dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione o se sia sufficiente la presenza in atti di una precedente elezione/dichiarazione, purché richiamata o allegata). Dopo aver esposto i diversi orientamenti (indirizzo maggioritario che richiede una nuova/evidente manifestazione di domicilio successiva alla sentenza impugnata, e orientamenti contrari che ammettono la validità di una precedente elezione richiamata/allegata), il Collegio ha ritenuto la questione meritevole di decisione dalle Sezioni Unite e ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p. Non è stata decisa la fondatezza del ricorso né annullata l'ordinanza: la questione di diritto è stata rinviata per la risoluzione del conflitto interpretativo.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., comma 1-ter
Con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La questione interpretativa centrale: se il deposito debba essere una nuova manifestazione successiva alla sentenza impugnata o se possa consistere nella semplice presenza in atti di una precedente elezione/dichiarazione richiamata o allegata all'appello. L'indirizzo maggioritario richiede una nuova/evidente manifestazione contestuale all'impugnazione; orientamenti contrari ammettono la validità della precedente elezione se allegata/richiamata.
art. 164 c.p.p.
Efficacia della dichiarazione o dell'elezione di domicilio
La riforma ha eliminato la validità «per ogni stato e grado del procedimento», limitando l'efficacia della elezione/dichiarazione ai determinati atti di vocatio in iudicium; i giudici maggioritari interpretano ciò come motivo per ritenere non più valida automaticamente una precedente elezione per la citazione in appello.
art. 161 c.p.p., comma 1
Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la presenza dell'indagato o dell'imputato, lo invita a dichiarare o eleggere domicilio "per le notificazioni"
Indica l'obbligo di invitare alla dichiarazione/elezione di domicilio e colloca la funzione della manifestazione come riferita alle notificazioni; usata nel ragionamento sulla temporalità ed efficacia limitata della dichiarazione.
art. 157-ter c.p.p.
Per le notificazioni degli atti di vocatio in iudicium la notifica è eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto
Coordina la disciplina delle notificazioni con l'art. 581; i giudici maggioritari ritengono che tale norma renda necessaria la nuova/evidente indicazione del domicilio per assicurare la citazione in appello.
art. 601 c.p.p.
Norma sulla citazione a giudizio (atto introduttivo del grado d'appello)
Rilevante perché il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, serve a permettere la notifica del decreto di citazione a giudizio per l'appello secondo le regole di cui all'art. 601.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art. 33 comma 1 lett. d) e art. 89 comma 3)
Ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.; le modifiche normative del 2022 costituiscono il contesto della controversia interpretativa (durata/portata delle elezioni/dichiarazioni di domicilio).
art. 618 c.p.p.
Norma che consente la rimessione alle Sezioni Unite per contrasto giurisprudenziale: la Corte ha utilizzato questo istituto per sottoporre la questione alle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Per minimizzare il rischio di inammissibilità, il difensore dovrebbe depositare con l'atto di impugnazione una nuova dichiarazione o elezione di domicilio espressa e aggiornata, o quantomeno allegare e richiamare chiaramente una precedente elezione presente negli atti.
- Se nell'atto di impugnazione si richiama una precedente elezione/dichiarazione di domicilio, è buona prassi allegarne copia esplicita e indicare esattamente dove si trova l'atto nel fascicolo processuale, così da agevolare la verifica di cancelleria.
- Esiste un contrasto giurisprudenziale: alcuni orientamenti ammettono la validità della precedente elezione se allegata/richiamata, altri richiedono una manifestazione nuova e contestuale. In assenza di pronuncia delle Sezioni Unite, l'approccio più prudente è la ripetizione/differimento tempestivo del deposito entro i termini di impugnazione.
- Nel caso in cui l'imputato sia stato assente nel primo grado, la giurisprudenza tende a richiedere un mandato specifico e una nuova elezione/dichiarazione a pena di inammissibilità (disciplina più rigorosa prevista dal comma 1-quater).
- Tenere monitorata la giurisprudenza e l'eventuale intervento legislativo (es. modifiche normative in discussione) perché la soluzione può mutare e incidere sulle strategie difensive.
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