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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48570/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zorgan ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, nella forma della detenzione domiciliare da eseguirsi in Germania, per una pena residua di quattro mesi (reato: art. 337 c.p.). Il Tribunale ha ritenuto ammissibile in astratto l'affidamento all'estero ma ha rigettato l'istanza per due motivi: mancata collaborazione del richiedente (non si è presentato all'udienza e ha comunicato l'esecuzione all'estero solo pochi giorni prima) e residuo di pena inferiore alla soglia minima di sei mesi prevista dall'art. 6 d.lgs. n. 38/2016 per la trasmissione all'estero.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato che, dopo il d.lgs. n. 38/2016 (attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI), l'affidamento in prova può essere eseguito in altro Stato membro ma restano condizioni procedure e sostanziali da rispettare: il giudice italiano deve adottare la decisione e trasmetterla allo Stato di esecuzione, che verifica anche la collaborazione del condannato; permane l'obbligo di eleggere domicilio nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 677 c.p.p., e la trasmissione è possibile solo se gli obblighi devono essere adempiuti per almeno sei mesi (art. 6 d.lgs. 38/2016). La Corte ha quindi ritenuto legittimo il rigetto basato sul residuo di pena di quattro mesi e sulla carenza di collaborazione, e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale proposta dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38

    La trasmissione all'estero è disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

    Il d.lgs. 38/2016 ha recepito la decisione quadro 2008/947/GAI: consente l'esecuzione all'estero di misure alternative assimilabili alle "sanzioni sostitutive" ma condiziona la trasmissione all'esistenza di un periodo minimo di osservazione/adempimento di sei mesi; la norma impone anche che la decisione sia assunta dagli organi italiani e trasmessa allo Stato di esecuzione, il quale verifica la collaborazione del condannato.

  • decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27/11/2008)

    La decisione quadro indica, fra le ipotesi di rifiuto da parte dello Stato di esecuzione, il caso in cui "la misura di sospensione condizionale o la sanzione sostitutiva ha durata inferiore ai sei mesi".

    La scelta europea di un termine minimo di sei mesi è stata trasposta nel d.lgs. 38/2016 e giustifica la possibilità per lo Stato di esecuzione di rifiutare la trasmissione quando la durata è inferiore; la decisione quadro mira al reciproco riconoscimento per favorire il reinserimento ma prevede garanzie e limiti.

  • art. 47 Ord. pen.

    Richiede la valutazione prognostica (doppia prognosi) necessaria per l'ammissione alle misure alternative; nel caso specifico il Tribunale ha ritenuto impossibile svolgere la piena valutazione a causa della scarsa collaborazione del condannato.

  • art. 677, comma 2-bis, c.p.p.

    Prevede l'obbligo, a pena di inammissibilità dell'istanza, dell'elezione di domicilio sul territorio nazionale da parte del condannato libero; la Corte ha evidenziato che tale adempimento resta necessario e che la mera elezione tardiva non sostituisce la collaborazione effettiva con l'Ufficio esecuzione penale esterna.

  • Convenzione del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 30/11/1964) - legge di ratifica 15 novembre 1973, n. 772

    La decisione quadro 2008/947/GAI sostituisce e amplia l'ambito della disciplina precedente (Convenzione 1964) estendendo il principio del reciproco riconoscimento alle misure non detentive tra Stati membri e ponendo regole comuni per il trasferimento della sorveglianza.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n. 38/2016 l'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito in altro Stato membro dell'UE, ma ciò non è automatico: occorre che il procedimento sia avviato e deciso in Italia e che lo Stato di esecuzione accetti il trasferimento.
  • La richiesta di esecuzione all'estero richiede collaborazione attiva del condannato con gli uffici di esecuzione penale esterna; l'assenza a udienze o comunicazioni tardive possono giustificare il rigetto per carenza di collaborazione.
  • Esiste una soglia minima temporale (sei mesi) per gli obblighi e le prescrizioni cui è subordinata la trasmissione all'estero: residui di pena o misure la cui durata effettiva è inferiore a sei mesi possono legittimamente impedire il trasferimento.
  • L'elezione di domicilio nel territorio nazionale è un adempimento necessario, ma da sola non basta se manca una collaborazione reale; il domicilio tardivamente eletto non neutralizza il disvalore del mancato confronto con l'Ufficio di esecuzione penale esterna.
  • Le censure di incostituzionalità contro la disciplina europea e la sua trasposizione tendono ad essere difficili da accogliere, perché la soglia dei sei mesi deriva da una scelta di politica legislativa europea recepita nello Stato membro.

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