Salta al contenuto
Parere

Parere n. 173/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Dario Magliocco contro il Ministero dell’interno e la Commissione esaminatrice del concorso per l’abilitazione di 448 borsisti segretari comunali, nonché nei confronti dei signori Sara Federica Sartori e Danika La Loggia, controinteressate, per l’annullamento del verbale n. 109 del 3 novembre 2023 e degli ulteriori atti concernenti il mancato superamento della prova orale;

Giustizia amministrativa202400307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del verbale n. 109 del 3 novembre 2023 e degli ulteriori atti relativi al mancato superamento della prova orale del concorso per l’abilitazione all’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo dei segretari comunali e provinciali

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, contro gli atti concernenti il mancato superamento della prova orale del corso-concorso selettivo di formazione, edizione 2021, per il conseguimento dell’abilitazione necessaria all’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo dei segretari comunali e provinciali. In questa fase il Consiglio di Stato è stato chiamato a esaminare l’istanza di sospensione e, contestualmente, a verificare la completezza della relazione ministeriale e del contraddittorio procedimentale in vista del parere definitivo sul merito. Il Ministero dell’interno ha trasmesso una relazione sull’istanza cautelare, ma non ha riferito se il ricorrente abbia presentato osservazioni o controdeduzioni dopo la trasmissione della relazione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha respinto, in via cautelare e con salvezza di ogni decisione in rito e nel merito, la domanda di sospensione degli atti impugnati. La Sezione ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il concorso era stato ultimato, la graduatoria di merito era stata pubblicata e il corso di formazione era già stato avviato. Il parere sul merito è stato invece sospeso, in attesa di una relazione integrativa del Ministero dell’interno che chiarisca anche l’eventuale presentazione di osservazioni o controdeduzioni da parte del ricorrente. La relazione dovrà essere trasmessa entro trenta giorni dalla comunicazione del parere; la trattazione sarà rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Istanza cautelare

La sospensione degli atti impugnati è stata respinta per insussistenza del periculum in mora. Il concorso era concluso, la graduatoria era stata pubblicata e il corso di formazione era già iniziato.

Relazione ministeriale integrativa

Il Ministero dell’interno deve riferire se il ricorrente abbia presentato osservazioni o controdeduzioni entro il termine di quindici giorni assegnato dopo la trasmissione della relazione del 10 aprile 2024 e deve inviare alla Sezione, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, la relativa documentazione corredata dalle proprie osservazioni.

Decisione sul merito

L’adozione del parere definitivo sul merito è sospesa; ogni decisione in rito e nel merito è espressamente riservata alla successiva fase.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è esaminato in una fase cautelare distinta dalla successiva decisione definitiva sul merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la documentazione trasmessa dall’amministrazione non consente di verificare il completamento del contraddittorio procedimentale, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere sul merito e richiedere una relazione integrativa, riservando ogni decisione in rito e nel merito.
  • Il periculum in mora può essere ritenuto insussistente, ai fini della tutela cautelare nel ricorso straordinario, quando la procedura selettiva impugnata sia stata ultimata, la graduatoria sia stata pubblicata e la fase successiva di formazione sia già stata avviata.
  • La reiezione dell’istanza cautelare non anticipa la decisione sul merito quando il dispositivo fa espressamente salva ogni decisione in rito e nel merito.

Impugnazione del mancato superamento della prova orale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro il Ministero dell’interno, la commissione esaminatrice e due candidate controinteressate. L’impugnazione concerne il verbale n. 109 del 3 novembre 2023 e gli ulteriori atti relativi al mancato superamento della prova orale del corso-concorso selettivo di formazione, edizione 2021, per il conseguimento dell’abilitazione necessaria all’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.

Svolgimento del procedimento

Il ricorso è stato notificato e depositato il 26 febbraio 2024, con contestuale istanza di sospensione cautelare. La Sezione ha sollecitato il Ministero dell’interno a riferire sull’istanza e il Ministero ha trasmesso una relazione il 10 aprile 2024. È poi intervenuto un sollecito del ricorrente il 13 giugno 2025.

La relazione ministeriale ha evidenziato, tra l’altro, che il concorso era stato ultimato, che il corso di formazione era stato avviato e che la frequenza consentiva un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo previsto per videolezioni e seminari.

Valutazione cautelare

La Sezione ha esaminato la domanda cautelare nei limiti della sommaria delibazione propria di tale fase, riservando ogni approfondimento alla decisione definitiva. È stato ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché la procedura concorsuale era conclusa, la graduatoria di merito era stata pubblicata e il corso di formazione era già iniziato.

Per tale ragione, la domanda di sospensione degli atti impugnati è stata respinta. La decisione è stata adottata con espressa salvezza di ogni valutazione successiva in rito e nel merito.

Necessità di integrazione istruttoria

La Sezione ha rilevato che il Ministero non aveva ancora riferito se il ricorrente avesse presentato osservazioni o controdeduzioni entro il termine di quindici giorni decorrente dalla trasmissione della relazione ministeriale del 10 aprile 2024.

È stata quindi richiesta una relazione integrativa, da trasmettere entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, corredata dalle osservazioni del Ministero e, in caso di esito positivo, dalla documentazione relativa alle osservazioni o controdeduzioni del ricorrente.

Sospensione del parere sul merito

In attesa della relazione integrativa, la Sezione ha sospeso l’adozione del parere sul merito e ha rinviato la trattazione dell’affare a una successiva adunanza, da fissarsi con separato decreto presidenziale. Il parere non contiene pertanto alcuna decisione definitiva sulla legittimità del verbale concorsuale o sulla fondatezza delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.