Sentenza n. 1910/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell'istanza di collaudo di una stazione radio-base, trasmessa via PEC anziché tramite il portale telematico regionale per le pratiche sismiche
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva realizzato una stazione radio-base sulla base di un titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso, la cui validità era stata confermata da precedenti pronunce del TAR. A seguito dell'annullamento di un precedente diniego di autorizzazione sismica, la società aveva riscontrato l'impossibilità tecnica di caricare sul portale Sismica Sicilia la documentazione necessaria per il collaudo, a causa del mancato accesso alla piattaforma e della necessità di risolvere il problema tramite un ticket di assistenza. Aveva quindi trasmesso al Comune e al Genio civile, mediante PEC, la relazione a struttura ultimata e la documentazione di collaudo. Il Genio civile aveva archiviato l'istanza perché non inserita nel portale telematico regionale, richiamando il DDG n. 344/2020 e le direttive transitorie adottate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 32/2019. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, ha contestato il comportamento contraddittorio dell'amministrazione, che prima aveva impedito l'utilizzo del portale e poi aveva utilizzato proprio il mancato caricamento sulla piattaforma come ragione dell'archiviazione, ignorando la documentazione tempestivamente trasmessa via PEC. L'amministrazione regionale ha sostenuto che la nota impugnata avesse natura meramente informativa e non provvedimentale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la nota del 24 febbraio 2026 avesse natura provvedimentale, poiché esprimeva la volontà dell'amministrazione di archiviare l'istanza trasmessa via PEC. Ha quindi disatteso l'eccezione dell'amministrazione sulla natura meramente informativa dell'atto. Nel merito, pur senza affrontare in termini generali l'ammissibilità della PEC in sostituzione di una piattaforma telematica, il giudice ha affermato che, quando l'utilizzo della piattaforma sia impossibile per circostanze non imputabili all'istante, è ammissibile il ricorso a una modalità alternativa di trasmissione dotata di pieno valore legale, quale la PEC. L'archiviazione fondata sul mancato utilizzo del portale è stata pertanto ritenuta illegittima e il provvedimento è stato annullato. L'amministrazione regionale è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
La decisione richiama il dovere dell'amministrazione di agire secondo buona fede e correttezza; il comportamento dell'amministrazione è stato ritenuto contraddittorio perché ha reso impossibile l'uso della piattaforma e ha poi archiviato l'istanza per il mancato utilizzo della stessa.
art. 3, comma 2, d.l. 32/2019
Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
La disposizione è richiamata quale base delle direttive relative al periodo transitorio per la gestione telematica delle pratiche sismiche.
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
La norma è richiamata nella ricostruzione dei fatti quale fondamento del titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso; non costituisce il parametro decisivo della statuizione.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa comunicazione alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando l'utilizzo della piattaforma telematica imposta dall'amministrazione sia materialmente impossibile per circostanze non imputabili all'istante, la trasmissione dell'istanza e della documentazione mediante PEC, avente pieno valore legale, deve essere ritenuta ammissibile quale modalità alternativa.
- L'amministrazione non può rendere impossibile o concretamente impraticabile l'adempimento mediante la piattaforma telematica e, successivamente, archiviare l'istanza imputando all'interessato il mancato utilizzo della medesima piattaforma.
- Una comunicazione amministrativa che disponga l'archiviazione di un'istanza, incidendo sulla relativa posizione giuridica, ha natura provvedimentale anche se formalmente presentata come mera comunicazione informativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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