Sentenza del 01/03/2016 n. 411 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Differenze inventariali - Piccole differenze possono non essere significative ai fini del reddito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva determinato maggiori componenti positivi di reddito presumendo che le differenze tra le quantità di beni risultanti dalla contabilità di magazzino e quelle rilevate fisicamente costituissero ammanchi o vendite non contabilizzate. La controversia riguardava la rilevanza fiscale di differenze inventariali pari allo 0,1% del volume d'affari dichiarato e allo 0,4% del valore complessivo del magazzino.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata o comunque non adeguatamente giustificata. Le differenze percentuali risultavano minime e non significative rispetto al volume d'affari e al valore del magazzino; inoltre, potevano ragionevolmente dipendere dalla natura dei beni e dalle modalità di pesatura o misurazione in entrata e in uscita. Non era quindi sufficiente presumere, sulla sola base di tali scostamenti, l'esistenza di ricavi non dichiarati o di maggior reddito imponibile.
Massime di principio
- Le differenze inventariali di entità minima non consentono automaticamente di presumere vendite non contabilizzate o maggiori ricavi.
- Per attribuire rilevanza fiscale agli scostamenti di magazzino occorre valutarne l'entità in rapporto al volume d'affari, al valore complessivo delle rimanenze e alla tipologia dei beni.
- Le caratteristiche fisiche dei prodotti e le modalità di pesatura, misurazione, movimentazione e registrazione possono spiegare fisiologici margini di errore.
- Una ripresa fiscale basata su differenze inventariali deve essere supportata da elementi concreti e da una motivazione che dimostri perché lo scostamento sia anomalo e fiscalmente significativo.
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