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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15806/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto non era stata sollevata nel gravame di merito e non rientrava nelle ipotesi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in appello. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, tramite difensore, impugnava la conferma della responsabilità per il reato classificato dall'appello come furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), sostenendo che la fattispecie doveva essere qualificata diversamente, sotto gli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., con conseguente diversa (più favorevole) quantificazione della pena; rilevava quindi errore nella qualificazione giuridica del fatto

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La sentenza impugnata ha qualificato il fatto come furto in abitazione ai sensi di questa norma; la Corte di Cassazione non ha riesaminato la qualificazione nel merito perché la questione non era stata tempestivamente dedotta in appello

  • art. 624 cod. pen. e art. 625 n. 2 cod. pen.

    La difesa sosteneva che la fattispecie dovesse essere ricondotta a questa combinazione normativa (diversa qualificazione con possibile riduzione di pena), ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per mancata deduzione in sede di gravame

  • Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Rv. 281852 - 01

    Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Rv. 281852 - 01

    Richiamata per il principio secondo cui in Cassazione non è proponibile una questione che non sia stata avanzata in grado di appello, salvo che si tratti di questione che 'non sarebbe stato possibile' dedurre in appello

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpevolezza nell'insorgenza della causa di inammissibilità: la sanzione pecuniaria è applicabile salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni di diritto non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, salvo che si dimostri l'impossibilità di dedurle in sede di appello
  • La qualificazione giuridica del fatto (riconducibilità a una specifica norma penale) deve essere tempestivamente contestata in appello se si vuole che la Corte di legittimità la riesamini
  • Il rischio di proporre doglianze nuove in Cassazione è l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria, salvo che sia provata la mancanza di colpa nella condotta difensiva
  • Il difensore deve documentare e motivare perché una questione non sia stata o non potesse essere sollevata in grado di appello per evitare l'inammissibilità in Cassazione
  • Quando si contesta la qualificazione del reato, è utile indicare già in appello gli elementi di fatto e di diritto che sostengono la diversa ricostruzione, per non pregiudicare la possibilità di revisione in sede di legittimità

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