Sentenza n. 1697/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - della Determinazione del Direttore dell’Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici di ESTAR n. 683 del 29 maggio 2026, pubblicata sul portale della gara il 3 giugno successivo, limitatamente alla parte in cui determina di procedere all’escussione della garanzia provvisoria prestata da Alea S.r.l. per il lotto 11, ai sensi dell’art. 106 D.lgs. 36/2023; - della nota Prot. 31133 del 23 giugno 2026 con cui ESTAR ha chiesto alla Società Cattolica di Assicurazione l’escussione della garanzia provvisoria prestata da Alea S.r.l. per il lotto 11; - di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Escussione della garanzia provvisoria prestata per un lotto di gara e conseguente richiesta all’impresa assicuratrice di pagamento della garanzia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva partecipato a una gara, mediante accordo quadro, per la fornitura di dispositivi medici destinati alla preparazione e infusione di farmaci antiblastici. Era stata esclusa per non avere consegnato entro il termine assegnato le campionature necessarie alle prove d’uso dei prodotti offerti. Pur prestando acquiescenza all’esclusione, aveva impugnato gli atti con cui la stazione appaltante aveva disposto l’escussione della garanzia provvisoria. Con un unico articolato motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 106, comma 6, del d.lgs. 36/2023, sostenendo che l’escussione non fosse automaticamente conseguente all’esclusione e che mancasse una motivazione concreta sulla sussistenza del pregiudizio procedimentale arrecato alla stazione appaltante. ESTAR ha sostenuto che l’omessa tempestiva consegna delle campionature avesse compromesso le tempistiche di conclusione della procedura e giustificasse l’escussione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia la determinazione di escussione sia la conseguente richiesta all’impresa assicuratrice. L’art. 106, comma 6, del d.lgs. 36/2023 deve essere interpretato, alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale richiamata, nel senso che l’escussione della garanzia provvisoria non è automatica, almeno nei casi di esclusione del concorrente dopo la proposta di aggiudicazione per mancato possesso di requisiti o per condotte procedimentali analoghe. La stazione appaltante deve motivare specificamente il pregiudizio causato dalla condotta dell’operatore economico. Nel caso concreto, l’amministrazione si era limitata a una formula stereotipata, affermando genericamente che la mancata consegna delle campionature aveva inciso negativamente sul corretto svolgimento della procedura. Tale motivazione non indicava quale pregiudizio specifico fosse stato arrecato. Le giustificazioni formulate da ESTAR in giudizio non potevano integrare postumamente la motivazione dell’atto. Inoltre, il pregiudizio era comunque insussistente, poiché il termine per la consegna delle campionature era previsto a pena di decadenza e la scansione temporale della procedura era stata previamente fissata dalla stazione appaltante; la condotta dell’impresa non aveva quindi compromesso i tempi di gara. ESTAR è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre contributo unificato e oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 106, comma 6, d.lgs. 36/2023
La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario …
La disposizione non legittima l’escussione automatica della garanzia provvisoria in conseguenza dell’esclusione. Nei casi di esclusione del concorrente dopo la proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante deve motivare specificamente il pregiudizio causato dalla condotta procedimentale dell’operatore economico.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- L’escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 106, comma 6, del d.lgs. 36/2023 non può operare come conseguenza automatica dell’esclusione del concorrente, quando l’amministrazione non dimostri e motivi il pregiudizio concretamente arrecato alla procedura di gara.
- Nei casi di esclusione successiva alla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante deve indicare nell’atto di escussione quale specifico pregiudizio procedimentale sia stato causato dalla condotta dell’operatore economico; una formula generica sul pregiudizio al corretto svolgimento della gara non è sufficiente.
- Le difese dell’amministrazione in giudizio non possono integrare postumamente la motivazione mancante dell’atto di escussione della garanzia provvisoria.
- La mancata osservanza del termine per la presentazione delle campionature, previsto a pena di decadenza, non giustifica di per sé l’escussione della garanzia se la condotta dell’impresa non ha inciso concretamente sulla tempistica della procedura, già preventivamente definita dalla stazione appaltante.
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