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Sentenza

Sentenza n. 6132/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 4525/2025 del Tribunale di Roma, IV Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.04.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 4525/2025 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per l’importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha allegato la mancata esecuzione del titolo. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’adempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla normativa sull’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme prescritte ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. L’Amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e subordinando l’intervento alla richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato e ha adottato le misure necessarie in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell’esecuzione del titolo giudiziale indicato nel ricorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni, verificato come decorso dal giudice, prima dell’esecuzione coattiva dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione richiamata dal giudicato posto in esecuzione quale fondamento del diritto della docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento del giudicato, l’amministrazione deve fornire elementi e chiarimenti idonei a dimostrare la corretta esecuzione del titolo; in mancanza, la domanda di ottemperanza può essere accolta.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertata dal giudicato, che deve essere eseguito nei termini risultanti dal titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, previa richiesta dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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