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Sentenza

Sentenza n. 590/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza n. 663/2023, pubblicata il 24 maggio 2023 (r.g. 3950/2022), dal Tribunale Ordinario di Frosinone - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e le spese di lite

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato e notificata al Ministero ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico di euro 4.000,00, mediante attivazione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, oltre alle spese di lite. Nelle more, la ricorrente ha dichiarato che la sentenza era stata eseguita per la parte di interesse e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tuttavia, non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare in modo pieno e incontestabile l’integrale soddisfacimento della pretesa, in particolare quanto alla liquidazione delle spese del giudizio presupposto.

La decisione

Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, perché tale pronuncia presuppone l’accertamento di un sopravvenuto assetto sostanziale integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, risultante in modo chiaro dagli atti. La mera affermazione della ricorrente circa l’avvenuta esecuzione della sentenza non era sufficiente, in assenza di prova documentale della piena soddisfazione, compreso il pagamento delle spese del giudizio presupposto. Il Collegio ha però rilevato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso di ottemperanza, desumibile dalla nota depositata dalla ricorrente, e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Il Ministero è stato condannato, in applicazione della soccombenza virtuale, al pagamento di euro 500,00 oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale la ricorrente ha chiesto l’adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la base normativa del beneficio economico di euro 4.000,00 riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamato quale fondamento della notificazione della sentenza al Ministero ai fini dell’adempimento.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere, avendo natura di pronuncia di merito, può essere dichiarata soltanto quando dagli atti risulti in modo chiaro e incontestabile che una successiva attività amministrativa abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, senza residui profili di adempimento controversi.
  • La mera dichiarazione della parte circa l’avvenuta esecuzione del provvedimento non dimostra, da sola, la piena satisfattività della pretesa quando restino non documentati adempimenti rilevanti, quali la liquidazione delle spese del giudizio presupposto.
  • Quando la parte ricorrente manifesta, anche implicitamente, di non avere più interesse alla decisione dell’azione di ottemperanza, ma non risultano provati i presupposti per la cessazione della materia del contendere, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta improcedibilità del giudizio di ottemperanza non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ove la condotta amministrativa abbia reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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