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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11379/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il motivo è che le doglianze investivano profili di merito relativi alla prognosi negativa sulle pene sostitutive, già valutati dalla Corte di appello con motivazione ritenuta corretta; perciò non erano proponibili in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 aprile 2024. Dal testo emerge che le doglianze riguardavano il diniego delle pene sostitutive di pene detentive brevi: la difesa contestava, in sostanza, la valutazione negativa sulla prognosi di adempimento delle prescrizioni e sulla concedibilità del beneficio. La Corte di appello aveva già motivato il diniego richiamando il numero elevato dei precedenti dell'imputato, elementi che deponevano per un giudizio sfavorevole. In cassazione, tali censure sono state ritenute non consentite perché dirette a contestare valutazioni di merito già adeguatamente esaminate e sorrette da corretti argomenti giuridici.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rilettura del merito quando la decisione impugnata abbia già esaminato il punto con motivazione giuridicamente corretta.
  • La valutazione sulla concedibilità delle pene sostitutive, inclusa la prognosi sull'adempimento delle prescrizioni, appartiene al giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se sorretta da adeguata motivazione.
  • La presenza di numerosi precedenti penali può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento ostativo a una prognosi favorevole in ordine all'osservanza delle prescrizioni connesse a pene sostitutive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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