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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05287/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di permuta stipulato tra una società promittente alienante e un soggetto che chiedeva l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Dopo la cessione dell'immobile a un terzo e, successivamente, la scissione della società originaria in due nuove società, il giudizio era stato riassunto nei confronti della sola società acquirente del bene. La Corte d'appello di rinvio aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di tale società, ritenendo che il rapporto controverso fosse il vincolo obbligatorio del preliminare e che la società acquirente non fosse né successore universale né successore a titolo particolare nel diritto controverso. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo, da un lato, l'omesso esame del contenuto dell'atto di cessione che trasferiva anche 'diritto, azione e ragione' inerenti al bene, nonché l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti delle società sorte dalla scissione; dall'altro, la violazione degli artt. 2932 e 111 c.p.c., sostenendo che la successione a titolo particolare sussisterebbe ogni volta che l'alienazione determini il subingresso dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva collegata alla pretesa dedotta in giudizio, richiamando la giurisprudenza favorevole a tale impostazione.

La decisione

La Cassazione non ha deciso nel merito della legittimazione passiva della società acquirente, ma ha rilevato d'ufficio la violazione dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di rinvio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, ordinando che sia integrato il contraddittorio nei confronti delle società risultanti dalla scissione della società originaria, salvo che la riassunzione vi provveda già. Solo dopo l'integrazione il giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione del significato della cessione del 20 gennaio 2012 e della riassunzione nei confronti della società acquirente, ai fini dell'eventuale applicabilità dell'art. 111 c.p.c. e della domanda ex art. 2932 c.c. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    L'azione ex art. 2932 c.c. è richiamata come domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto; la Corte distingue il piano dell'obbligo contrattuale da quello della mera titolarità del bene trasferito.

  • art. 111 c.p.c.

    La Corte afferma che, quando nel corso del giudizio si verifica un fenomeno successorio rilevante ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo deve proseguire con la partecipazione del dante causa e del successore, salvo estromissione consensuale; l'omissione determina violazione del contraddittorio rilevabile d'ufficio.

  • art. 331 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle società succedute alla società originaria.

  • art. 392 c.p.c.

    La riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio deve essere effettuata tenendo conto del soggetto originario e dei successori che devono partecipare al giudizio di rinvio.

  • artt. 2506 e segg. c.c.

    La scissione societaria è considerata un fenomeno che impone di valutare la successione delle società risultanti nella posizione della società scissa ai fini processuali.

  • art. 2506-bis c.c.

    È richiamato per escludere che la scissione comporti, nel caso concreto, una mera applicazione delle regole sulla prosecuzione del processo verso soci e liquidatori.

  • art. 2506-quater c.c.

    È richiamato nel ragionamento sulla sorte dei rapporti dopo la scissione e sulla natura della successione delle società risultanti.

  • art. 1406 c.c.

    È evocato per osservare che l'eventuale cessione del contratto resta inefficace verso il contraente ceduto se non vi è accettazione, con possibile incidenza sull'applicabilità dell'art. 111 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono i parametri di censura invocati dal ricorrente per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel quadro dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 111 c.p.c., a tutela del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato, insieme all'art. 24 Cost., per valorizzare il giusto processo e la tutela difensiva del successore e delle parti necessarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio successivo a cassazione, se nel corso del processo si è verificato un fenomeno di successione nella posizione sostanziale controversa, il contraddittorio deve essere ricostituito in modo integrale nei confronti di tutti i soggetti che, secondo la ricostruzione del rapporto, risultano necessari per la decisione.
  • L'ingresso nel processo del preteso successore a titolo particolare non consente, di regola, di prescindere dalla partecipazione del dante causa o delle sue eventuali società subentranti, salvo che vi sia una valida estromissione consensuale o altra disciplina processuale specifica.
  • La scissione societaria può incidere sulla titolarità dei rapporti sostanziali e, ai fini processuali, impone di verificare chi siano i soggetti succeduti nella posizione della società scissa prima di definire la controversia.
  • In tema di art. 2932 c.c., occorre distinguere tra il trasferimento della proprietà del bene e il rapporto obbligatorio derivante dal preliminare: la cessione del bene, da sola, non implica necessariamente la cessione del rapporto controverso, ma il contenuto concreto dell'atto di trasferimento può assumere rilievo decisivo.
  • Quando il giudice di rinvio omette di integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti necessari, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio il vizio e cassare con rinvio senza esaminare nel merito le ulteriori questioni.
  • La successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. va verificata in base alla concreta relazione tra l'atto dispositivo e il diritto dedotto in giudizio, con particolare attenzione alla posizione giuridica effettivamente controversa e non al solo bene materiale oggetto dell'alienazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliareOperazioni straordinarie
RamiProcesso civileContrattiImmobiliareSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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