Cassazione Penale, Sentenza n. 12177/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annotato il decesso dell'imputato (certificato di morte del 28/06/2025) e ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 cod. pen.. I restanti motivi di ricorso sono stati ritenuti assorbiti dalla declaratoria di estinzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato (evento sopravvenuto il 28/06/2025) e, in via subordinata, ha censurato la motivazione della sentenza di merito per presunto travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità penale.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata in combinazione con la fattispecie sostanziale, relativa al concorso di persone nel reato; nel provvedimento è indicata come norma applicata nella qualificazione del reato contestato
art. 634 cod. pen.
Norma sostanziale contestata (reato per il quale l'imputato era stato condannato); il testo della sentenza di legittimità non approfondisce qui la specifica interpretazione della fattispecie, limitandosi a richiamarne l'applicazione in primo e secondo grado
art. 150 cod. pen.
Interpretazione esplicita nel provvedimento: la morte dell'imputato determina l'estinzione del reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza penale, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di impugnazione
Massime di principio
- La morte dell'imputato durante il processo estingue il reato e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza penale per sopravvenuta estinzione (art. 150 c.p.).
- Quando interviene l'estinzione del reato per morte, i motivi di impugnazione relativi alla responsabilità penale diventano assorbiti e non vengono più valutati nel merito.
- L'annullamento per estinzione interessa la responsabilità penale; le questioni civili (risarcimento danni, obblighi patrimoniali) sono trattate separatamente e possono richiedere valutazioni autonome in sede civile o in eventuali ulteriori procedure.
- È opportuno segnalare tempestivamente agli uffici giudiziari il decesso dell'imputato con idonea documentazione (certificato di morte) perché il processo penale possa essere chiuso per estinzione del reato.
- Se la morte sopravviene in fasi diverse del processo (prima della sentenza di primo grado, durante l'appello, dopo la sentenza di secondo grado ma prima dell'eventuale esecuzione), l'effetto estintivo vale comunque sul piano penale, ma le conseguenze processuali peculiari vanno valutate caso per caso.
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