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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30788/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la pretesa dell'INPS di ottenere contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'obbligo contributivo fosse in astratto sussistente, ma aveva dichiarato estinto il credito per prescrizione, individuando il dies a quo nel momento di scadenza ordinaria del versamento. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione alla disciplina della Gestione separata e alle norme sui termini di versamento dei contributi, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento del termine di pagamento disposto dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, che aveva spostato al 6 luglio 2011 la scadenza per il versamento dei contributi 2010. Secondo l'Istituto, la richiesta di pagamento era stata recapitata nel 2016, quindi entro il quinquennio decorrente dalla nuova scadenza. La resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e che ai fini del dies a quo rilevano anche i differimenti del termine di versamento previsti da atti regolamentari come i D.P.C.M. attuativi della legge. Poiché la Corte d'appello non aveva considerato il differimento al 6 luglio 2011 stabilito dal D.P.C.M. 12 maggio 2011 per i contributi relativi al 2010, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, affinché riesamini la decorrenza della prescrizione assumendo tale data come dies a quo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato per dedurre il vizio di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il motivo è ritenuto formulato nel rispetto degli oneri di specificazione e produzione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale non partecipata

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere, quindi per i contributi dalla scadenza del pagamento

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335 del 1995

    disciplina la Gestione separata e i relativi contributi

  • art. 18, d.lgs. n. 241 del 1997

    i versamenti dei contributi previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

  • art. 17, D.P.R. n. 435 del 2001

    richiamato quale norma sui termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi

  • D.P.C.M. 12 maggio 2011

    ha differito al 6 luglio 2011 il termine per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2010 senza maggiorazione

  • art. 55, r.d.l. n. 1827 del 1935

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    la prescrizione dei contributi obbligatori decorre dalla data in cui il versamento era dovuto

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997

    costituisce la delega in attuazione della quale è stato emanato il D.P.C.M., valorizzandone la natura regolamentare

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scade il termine per il loro effettivo pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva devono essere considerati anche i differimenti dei termini di versamento disposti da atti regolamentari attuativi della legge.
  • La dichiarazione fiscale del contribuente è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce il fatto generatore del credito contributivo né il dies a quo della prescrizione.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare un differimento normativamente previsto del termine di pagamento, la decisione sulla prescrizione è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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