Cassazione Penale, Sentenza n. 11694/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato per furto pluriaggravato, deducendo due motivi: 1) vizio di motivazione nella parte relativa all'accertamento della responsabilità penale; 2) declaratoria di improcedibilità per difetto di querela in ragione della modifica normativa apportata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150, che ha reso il delitto di furto perseguibile a querela della persona offesa salvo specifiche eccezioni. Il ricorrente ha sostenuto che, poiché la circostanza aggravante ritenuta in fatto (violenza sulle cose) non rientra nelle eccezioni, l'azione penale era subordinata alla querela e quindi improcedibile in mancanza di questa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul motivo relativo al difetto di querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto applicabile la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 (che ha trasformato il reato in querelabile salvo eccezioni) anche con riguardo a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella, in quanto disposizione di favore; siccome l'aggravante accertata non rientra nelle eccezioni, l'azione penale non poteva proseguire per difetto di querela.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i))
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)" (modifica all'art. 624, ultimo comma, cod. pen.)
La riforma ha reso il furto, salvo le eccezioni indicate, procedibile solo a querela della persona offesa; nel caso in esame la circostanza aggravante (violenza sulle cose) non rientra tra le eccezioni, pertanto occorre la querela.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Il criterio normativo utilizzato per determinare l'applicazione temporale delle norme penali: le disposizioni di favore si applicano anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella, salvo diversa espressa previsione.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 2, n. 40399/2008; Sez. 5, n. 44390/2015; Sez. 3, n. 2733/1997; Sez. U, n. 40150/2018)
I precedenti richiamati stabiliscono i principi sull'applicazione temporale delle modifiche al regime di procedibilità: le modifiche favorevoli trovano applicazione anche per fatti anteriori; quelle sfavorevoli di norma non si applicano retroattivamente.
Massime di principio
- Quando una norma penale modifica il regime di procedibilità in senso favorevole (es. trasforma un reato in perseguibile a querela), tale modifica può applicarsi anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen.
- Occorre valutare se l'aggravante o la fattispecie accertata rientri nelle eccezioni previste dalla norma: se non rientra, la procedibilità è subordinata alla querela e, in sua assenza, il procedimento è improcedibile.
- In caso di mancanza della querela quando questa è richiesta, la decisione corretta può essere l'annullamento senza rinvio per difetto di querela (improcedibilità), con conseguente estinzione dell'azione penale rispetto a quel titolo di reato.
- Se la modifica normativa rende il regime più gravoso (più severo), tale modifica normalmente non si applica retroattivamente ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore; va sempre verificata la natura favorevole o sfavorevole della novella.
- Prima di proseguire un procedimento per reati interessati da recenti riforme, verificare sempre: data del fatto, testo vigente al momento dell'evento e alla data di entrata in vigore della norma, presenza o meno di querela, e se le eccezioni alla procedibilità si applicano al caso concreto.
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