Cassazione Civile, Ordinanza n. 15894/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria promossa da un'impresa individuale creditrice nei confronti di alcuni atti di assegnazione di alloggi ai soci di una cooperativa edilizia. Il creditore sosteneva di avere un credito derivante da un contratto di appalto per la costruzione di un edificio, credito rimasto insoddisfatto; dopo l'assegnazione degli alloggi ai singoli soci, la cooperativa era stata cancellata dal registro delle imprese, con conseguente pregiudizio alle ragioni creditorie. La Corte d'appello ha accolto la revocatoria ritenendo integrati i presupposti dell'art. 2901 c.c. I soci hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 161, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che non fossero state esaminate le loro contestazioni circa una comunicazione della cooperativa qualificata come riconoscimento di debito e circa alcune raccomandate inviate ai soci; 2) violazione degli artt. 1988, 2901 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per l'erronea qualificazione probatoria della comunicazione e delle raccomandate; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento alle date di ricezione di una raccomandata inviata ai soci, che sarebbe stata ricevuta solo dopo gli atti di assegnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei documenti e dell'interpretazione degli atti, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non per violazione dei canoni di ermeneutica o per anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Ha inoltre osservato che, per le censure sui documenti e sulle loro date, mancava il rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non era configurabile perché le doglianze riguardavano questioni e argomentazioni, non un fatto storico decisivo omesso. La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente perché fondata sulla conoscenza del credito da parte del liquidatore della cooperativa, su una presunzione di conoscenza in capo ai soci e sulla documentazione in atti. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato quale base dell'azione revocatoria ordinaria; la Corte non ne discute il merito applicativo, ma prende atto che la Corte d'appello ha ritenuto integrati i presupposti della norma.
Invocato dai ricorrenti per contestare la qualificazione di una comunicazione come riconoscimento di debito; la Corte osserva che la censura richiedeva una nuova valutazione del documento, non consentita in cassazione.
Richiamato come norma sull'onere della prova, ma la Corte ritiene che la doglianza, in realtà, sollecitasse una diversa lettura delle prove documentali.
Invocato per sostenere l'erronea valutazione delle prove documentali; la Corte rileva l'inammissibilità della censura perché volta a rivalutare il materiale probatorio.
art. 111 Cost.
Richiamato per dedurre un vizio di motivazione; la Corte esclude la nullità perché la motivazione della sentenza impugnata non è mancante né apparente.
Richiamato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per dedurre la nullità della sentenza, ma la censura è respinta per insussistenza del vizio motivazionale.
Invocato per lamentare difetto di motivazione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza d'appello sufficiente e non apparente.
Richiamato per contestare l'adeguatezza della motivazione, ma la Corte esclude che la motivazione sia viziata al livello costituzionalmente rilevante.
La Corte evidenzia l'inammissibilità delle censure sui documenti perché non rispettano l'onere di specifica indicazione del contenuto e della collocazione processuale.
Interpretato nel senso, conforme alle Sezioni Unite, che il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni.
La riformulazione del 2012 riduce il sindacato di legittimità al "minimo costituzionale" e consente di censurare solo anomalie motivazionali radicali.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione dei documenti o una diversa qualificazione degli atti negoziali, trattandosi di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- La censura per vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se viene denunciato l'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non già di questioni, argomentazioni o elementi valutativi.
- Dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il controllo di cassazione sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è deducibile solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione obiettivamente incomprensibile.
- Le censure che investono documenti e loro collocazione processuale devono rispettare l'onere di specifica indicazione imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; in difetto, sono inammissibili.
- Nell'azione revocatoria ordinaria, ai fini della consapevolezza del pregiudizio, il giudice di merito può valorizzare anche presunzioni e la conoscenza della situazione debitoria da parte degli organi della società, specie quando i soci siano successori della società estinta.
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