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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 247 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Processo - Prove - Ctu - Natura.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva dichiarato, per l'anno d'imposta 2007, una perdita di euro 18.171,00, includendo tra i componenti negativi euro 59.080,00 alla voce "Altri componenti negativi". L'Ufficio aveva richiesto, mediante questionario, il registro IVA acquisti, le fatture e la documentazione comprovante l'esistenza, l'inerenza e la deducibilità di tali costi. Il contribuente non aveva prodotto la documentazione richiesta prima dell'emissione dell'avviso di accertamento e aveva sostenuto che la perdita dipendesse da rimanenze di magazzino ormai invendibili e cedute sottocosto. In appello aveva inoltre chiesto, in subordine, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per valutare la documentazione prodotta successivamente e la sua attinenza all'attività d'impresa.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha escluso che la CTU potesse essere utilizzata per colmare le carenze probatorie del contribuente, precisando che essa serve soltanto a valutare tecnicamente dati oggettivi già acquisiti al processo e non a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata per la richiesta, mediante questionario, della documentazione contabile e fiscale.

    L'Amministrazione finanziaria può richiedere al contribuente documenti e informazioni necessari al controllo della dichiarazione; il contribuente è tenuto a fornire la documentazione richiesta nei termini e secondo le modalità previste.

  • Art. 52 del D.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata unitamente all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 per la richiesta dei registri IVA, delle fatture e dei documenti di spesa.

    La disposizione costituisce il fondamento dei poteri istruttori dell'Amministrazione in materia di IVA e consente di acquisire la documentazione contabile rilevante per verificare la correttezza delle operazioni dichiarate.

  • Art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici [...] ovvero disporre consulenza tecnica.

    La CTU è uno strumento di integrazione e valutazione tecnica della prova, non un mezzo di prova in senso stretto. Non può sostituire l'onere della parte di dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio né sanare l'assenza di documentazione probatoria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la parte che intende dedurre costi, perdite o altri elementi fiscalmente rilevanti deve produrre tempestivamente documentazione precisa, completa e idonea a dimostrarne esistenza, inerenza, imputazione e deducibilità.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere richiesta per cercare o formare la prova mancante: può soltanto valutare sotto il profilo tecnico dati e documenti già validamente acquisiti agli atti.
  • La mancata risposta a un questionario dell'Amministrazione o la mancata esibizione della documentazione richiesta può compromettere seriamente la difesa successiva, soprattutto quando la documentazione non consente di verificare la fondatezza dei costi dichiarati.
  • Il contribuente non può trasferire sull'Amministrazione l'onere di ricostruire autonomamente i costi mediante banche dati o controlli d'ufficio quando è il contribuente stesso a dover dimostrare documentalmente le componenti negative dedotte.
  • Le allegazioni generiche, come l'invendibilità delle rimanenze o la vendita sottocosto, devono essere supportate da riscontri contabili e documentali puntuali; in assenza di tali elementi, possono non essere sufficienti a superare l'accertamento.

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