Sentenza del 31/01/2017 n. 247 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Prove - Ctu - Natura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva dichiarato, per l'anno d'imposta 2007, una perdita di euro 18.171,00, includendo tra i componenti negativi euro 59.080,00 alla voce "Altri componenti negativi". L'Ufficio aveva richiesto, mediante questionario, il registro IVA acquisti, le fatture e la documentazione comprovante l'esistenza, l'inerenza e la deducibilità di tali costi. Il contribuente non aveva prodotto la documentazione richiesta prima dell'emissione dell'avviso di accertamento e aveva sostenuto che la perdita dipendesse da rimanenze di magazzino ormai invendibili e cedute sottocosto. In appello aveva inoltre chiesto, in subordine, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per valutare la documentazione prodotta successivamente e la sua attinenza all'attività d'impresa.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha escluso che la CTU potesse essere utilizzata per colmare le carenze probatorie del contribuente, precisando che essa serve soltanto a valutare tecnicamente dati oggettivi già acquisiti al processo e non a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata per la richiesta, mediante questionario, della documentazione contabile e fiscale.
L'Amministrazione finanziaria può richiedere al contribuente documenti e informazioni necessari al controllo della dichiarazione; il contribuente è tenuto a fornire la documentazione richiesta nei termini e secondo le modalità previste.
Art. 52 del D.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata unitamente all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 per la richiesta dei registri IVA, delle fatture e dei documenti di spesa.
La disposizione costituisce il fondamento dei poteri istruttori dell'Amministrazione in materia di IVA e consente di acquisire la documentazione contabile rilevante per verificare la correttezza delle operazioni dichiarate.
Art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici [...] ovvero disporre consulenza tecnica.
La CTU è uno strumento di integrazione e valutazione tecnica della prova, non un mezzo di prova in senso stretto. Non può sostituire l'onere della parte di dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio né sanare l'assenza di documentazione probatoria.
Massime di principio
- Nel processo tributario la parte che intende dedurre costi, perdite o altri elementi fiscalmente rilevanti deve produrre tempestivamente documentazione precisa, completa e idonea a dimostrarne esistenza, inerenza, imputazione e deducibilità.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere richiesta per cercare o formare la prova mancante: può soltanto valutare sotto il profilo tecnico dati e documenti già validamente acquisiti agli atti.
- La mancata risposta a un questionario dell'Amministrazione o la mancata esibizione della documentazione richiesta può compromettere seriamente la difesa successiva, soprattutto quando la documentazione non consente di verificare la fondatezza dei costi dichiarati.
- Il contribuente non può trasferire sull'Amministrazione l'onere di ricostruire autonomamente i costi mediante banche dati o controlli d'ufficio quando è il contribuente stesso a dover dimostrare documentalmente le componenti negative dedotte.
- Le allegazioni generiche, come l'invendibilità delle rimanenze o la vendita sottocosto, devono essere supportate da riscontri contabili e documentali puntuali; in assenza di tali elementi, possono non essere sufficienti a superare l'accertamento.
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