Sentenza n. 23/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’accertamento ex art. 116 cod. proc. amm. della sussistenza dei presupposti per l’ottenimento dell’accesso alla documentazione richiesta da Engie Servizi S.p.a. con l’istanza avanzata dalla società medesima in data 5/8/25 e avente ad oggetto gli atti afferenti alla procedura di valutazione della “proposta di partenariato pubblico privato per Pubblica Illuminazione e altri servizi energetici nella città di Perugia” presentata da Edison Next Government S.r.l.; e, per l’effetto, per l’annullamento: - della comunicazione prot. n. 0221453/2025 trasmessa a mezzo pec in data 4/9/25 dal Comune di Perugia – Area Governo del Territorio e Transizione al Digitale e avente ad oggetto “Proposta di partenariato pubblico privato per pubblica Illuminazione e altri servizi energetici nella città di Perugia. Riscontro a richiesta di accesso agli atti prot. n. 204052 del 07/08/2025”, con la quale è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti, avanzata dalla società Engie Servizi S.p.A., avente ad oggetto la documentazione afferente alla procedura di valutazione della “proposta di partenariato pubblico privato per Pubblica Illuminazione e altri servizi energetici nella città di Perugia” presentata da Edison Next Government S.r.l.; - in quanto occorrer possa, della comunicazione della controinteressata prot. n. 212378 del 22/8/25 acquisita dal Comune di Perugia ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.P.R. 184/06, allo stato non conosciuta; - della comunicazione prot. n. 0232911/2025 trasmessa a mezzo pec dal Comune di Perugia in data 19/9/25, prima alle ore 13:02 e successivamente alle ore 14:47 e avente ad oggetto “Proposta di partenariato pubblico privato per pubblica Illuminazione e altri servizi energetici nella città di Perugia. Riscontro a richiesta prot. n. 0228559/2025 del 15/09/2025”, con la quale è stato ribadito il diniego all’originaria istanza di accesso agli atti formulata da Engie Servizi S.p.A. anche a fronte dell’ulteriore richiesta trasmessa dalla medesima Engie Servizi S.p.A. in data 15/9/25; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto; nonché per la condanna del Comune di Perugia a consentire l’accesso integrale a tutta la documentazione e agli atti afferenti alla procedura di valutazione della “proposta di partenariato pubblico privato per Pubblica Illuminazione e altri servizi energetici nella città di Perugia” oggetto dell’istanza di ostensione trasmessa da Engie Servizi S.p.A. in data 5/8/25 , nonché della comunicazione di sollecito del 4/9/25 (doc. n. 12) e della successiva richiesta di evasione di Engie Servizi S.p.A. protocollo comunale n. 0228559/2025 del 15/9/25, nel rispetto delle norme regolatrici della materia, e per la nomina, sin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza del Comune di Perugia, di un Commissario ad acta che, sostituendosi al soggetto inadempiente e con oneri economici interamente a carico di quest’ultimo, provveda in sua vece all’esibizione e al rilascio di copia degli atti richiesti e non ancora ostesi entro i successivi dieci giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti. Il Comune di Perugia ha aderito all'esito estintivo, mentre la controinteressata non ha svolto controdeduzioni. In applicazione dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa alla valutazione di una proposta di partenariato pubblico-privato per la pubblica illuminazione e altri servizi energetici
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., domanda di accertamento del diritto di accesso e di annullamento delle comunicazioni con cui il Comune di Perugia aveva respinto l'istanza di accesso, nonché la successiva richiesta di riesame o sollecito. L'accesso riguardava gli atti relativi alla procedura di valutazione di una proposta di partenariato pubblico-privato presentata da altra società, costituita quale controinteressata. La ricorrente chiedeva inoltre la condanna del Comune all'ostensione integrale degli atti e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Prima della decisione, la ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
per l’accertamento ex art. 116 cod. proc. amm. della sussistenza dei presupposti per l’ottenimento dell’accesso
La domanda era stata proposta con il rito speciale in materia di accesso, ma il giudice non ha esaminato nel merito la sussistenza del diritto di accesso a causa della rinuncia al ricorso.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e non ostacolata dalle controparti, comporta l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle controparti, ove non emergano ragioni ostative e le parti aderiscano o non si oppongano all'esito estintivo, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando tale regolazione sia richiesta dal rinunciante e non vi siano opposizioni delle controparti.
Come è indicizzato
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