Cassazione Civile, Sentenza n. 1605/2021 del 26/01/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva rigettato le sue doglianze relative alla denunzia dei vizi delle forniture di rulli di carta. Principalmente veniva contestata l'omessa applicazione della Convenzione di Vienna (CISG) che, a suo avviso, avrebbe imposto il criterio del "termine ragionevole" per la denuncia dei vizi (art. 39 CISG) anziché i termini nazionali di cui all'art. 1490 c.c. Si deduceva altresì violazione di norme processuali e omissione di motivazione su questioni decisive, nonché varie doglianze secondarie (ammissibilità di eccezioni, valutazione di documentazione e prova testimoniale, richiesta CTU, ecc.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo (rilevando omissione di motivazione sulla applicabilità e corretta interpretazione della Convenzione di Vienna rispetto all'art. 1490 c.c.) e ha assorbito i restanti motivi. Per effetto di ciò ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, altra Sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. In sintesi: annullamento parziale e rinvio per nuovo esame con motivazione adeguata in ordine all'applicazione della CISG e al termine per la denuncia dei vizi.
Norme richiamate
art. 1460 cod. civ.
Richiamato nel ricorso in relazione a questioni di compensazione dei crediti, ma non oggetto di specifica decisione di merito da parte della Cassazione in questo dispositivo
art. 112 cod. proc. civ.
Invocato dalla ricorrente per contestare l'omesso esame di eccezioni rilevanti; la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile senza accogliere la censura su questo punto
art. 56 I. fall.
Richiamato in relazione alla disciplina delle insinuazioni nel procedimento concorsuale e alla compensabilità dei crediti, ma non decisivo nel provvedimento di cassazione
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3 e 5)
Norme richiamate come criterio di impugnazione per vizio motivazionale e violazione di legge; la Corte ha valutato la fondatezza dell'anomalia motivazionale ai sensi dell'art. 360/5
Convenzione di Vienna sull'Unificazione di alcune norme relative al contratto di vendita internazionale di merci (CISG), 11/4/1980, ratificata con L. n. 765/1985
art. 30, art. 38, art. 39, art. 53
La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato la scelta di applicare norme nazionali (art. 1490 c.c.) anziché la CISG. Ha accolto il motivo relativo al corretto uso del criterio del "termine ragionevole" previsto dalla Convenzione per la denuncia dei vizi
art. 1490 cod. civ.
La Corte d'appello aveva applicato i termini nazionali (otto giorni dalla scoperta e un anno dalla consegna) ma la Cassazione ha censurato la mancata spiegazione del motivo per cui non fosse stata applicata la CISG
art. 1495 cod. civ.
Richiamato nei motivi relativi a risarcimento del danno; la Cassazione ha assorbito i motivi subordinati in ragione dell'accoglimento del motivo sulla CISG
art. 2909 cod. civ.
Invocato dalla ricorrente nella censura, ma la decisione della Cassazione non si è pronunciata nel merito di tale norma, avendo disposto il rinvio
art. 1988 cod. civ. e artt. 1362 e ss. cod. civ.
Riferimenti relativi all'interpretazione dei documenti e del carteggio intercorso; questioni assorbite dal rinvio
Regolamento (CE) n. 1206/2001
Richiamato in relazione alla cooperazione giudiziaria e alla prova testimoniale da assumere in Germania; la questione è stata assorbita in ragione dell'accoglimento del motivo principale
art. 111 Costituzione
Invocato con riferimento al giusto processo e alla nomina di CTU; la Corte di legittimità non ha deciso nel merito, avendo rinviato
art. 210 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione a richiesta di esibizione documentale che era stata dichiarata inammissibile in appello; questione assorbita dal rinvio
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134 (art. 54, comma 1, lett. b.)
Richiamato per i limiti di ricorribilità in Cassazione con riferimento all'art. 360/5; la Corte ha comunque ammesso il giudizio per omessa motivazione rilevante presente nel testo della sentenza impugnata
Massime di principio
- Quando il contratto internazionale rientra nell'ambito della CISG (Convenzione di Vienna), il giudice deve motivare espressamente e congruamente la scelta di applicare norme nazionali anziché la disciplina convenzionale; la mancata spiegazione è vizio motivazionale rilevabile in Cassazione
- La denuncia dei vizi in contratti internazionali disciplinati dalla CISG si valuta con il criterio del "termine ragionevole" (art. 39 CISG); non può essere automaticamente sostituito dai termini previsti dall'art. 1490 c.c. senza adeguata motivazione
- Eccezioni processuali sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili; tuttavia, questioni di diritto internazionale materiale richiedono una motivazione esplicita perché siano sottratte al riesame
- Se la corte territoriale omette di esaminare o motivare un punto decisivo oggetto di discussione tra le parti, la decisione può essere cassata e rinviata per un nuovo esame conforme ai principi internazionali applicabili
- In presenza di procedimenti concorsuali e questioni di compensabilità dei crediti, bisogna distinguere tra l'accertamento del diritto e l'eventuale insinuazione al passivo; la compensabilità può ridurre l'ammontare soggetto a regole concorsuali, ma la questione necessita di chiara motivazione e applicazione delle norme rilevanti
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