Cassazione Penale, Sentenza n. 15874/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che l'art. 651 c.p. è reato istantaneo e si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire le generalità; la condotta successiva di fornire le generalità è irrilevante. La sentenza del Tribunale di Lucca è stata annullata per contraddittorietà della motivazione e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Lucca in diversa persona fisica.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha censurato la sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: pur avendo il Tribunale accertato che l'imputata si era rifiutata di fornire le proprie generalità agli agenti durante un comizio politico, la sentenza ha escluso il reato ritenendo rilevante il fatto che le generalità siano state poi fornite in commissariato e il contesto di caos e agitazione.
Norme richiamate
art. 651 cod. pen.
Il reato si consuma con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale; si tratta di reato istantaneo e la successiva comunicazione delle generalità non impedisce la consumazione del reato.
Cass. Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024 (Leone)
Sez. 6, n. 598 del 10/11/2023, dep. 2024
Conferma la natura istantanea dell'art. 651 c.p. e l'irrilevanza del successivo adempimento identificativo ai fini dell'integrazione del reato.
Cass. Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015 (De Michele)
Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv. 262644 - 01
Giurisprudenza consolidata che afferma che il reato di rifiuto di fornire generalità si perfeziona con il diniego e non è escluso da successiva identificazione.
Giurisprudenza sul sindacato di legittimità
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003
Il giudice di cassazione non può riesaminare i fatti nel merito o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito; il suo compito è verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione e l'esatto esame degli elementi posti a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Il reato previsto dall'art. 651 c.p. si configura nel momento in cui la persona si rifiuta di dare le proprie generalità al pubblico ufficiale: qualsiasi adempimento successivo è in linea di principio irrilevante ai fini della consumazione del reato.
- La circostanza che l'identità sia poi facilmente accertabile (per conoscenza personale o altro) non impedisce la consumazione del reato istantaneo del rifiuto di declinare le generalità.
- Situazioni di agitazione, confusione o contesto caotico possono essere prese in considerazione per valutare credibilità o attenuanti solo se dedotte e provate come cause di giustificazione o giustificato impedimento; in assenza di ciò non escludono automaticamente il reato.
- Se il giudice di merito descrive fatti che integrano gli elementi costitutivi del reato ma perviene a una decisione assolutoria basata su ragioni incongrue o su elementi giuridicamente irrilevanti, la Corte di Cassazione può annullare per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e disporre il rinvio.
- In sede di ricorso per cassazione la difesa può contestare valutazioni di fatto, ma il giudice di legittimità è limitato a verificare la correttezza della motivazione e il rispetto delle regole logiche e giuridiche; non può sostituirsi al vaglio probatorio del merito.
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