Sentenza del 16/02/2023 n. 5009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della nota n. 187748 del 16/06/2010 con cui l'Agenzia aveva modificato l'intestazione catastale lasciando alla ricorrente la sola particella indicata, in forza del verbale di delimitazione dell'11/12/1930 e di atti amministrativi successivi; i ricorrenti contestavano l'atto per carenza dei presupposti (vizio/inefficacia del verbale del 1930), difetto di motivazione e violazione del contraddittorio procedimentale, sostenendo tuttavia di non avere chiesto rivendicazione di proprietà ma di impugnare vizi procedimentali della voltura catastale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la controversia, pur lamentando vizi procedurali della variazione catastale, in realtà mira in radice all'accertamento della titolarità del diritto dominicale (demanialità/proprietà), sicché la materia è di competenza del giudice ordinario e non del giudice tributario. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di Sezioni Unite (tra cui la sentenza n. 25316/2016) che individua il criterio della "causa petendi" per il riparto di giurisdizione. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio (liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori) e obbligo solidale di versamento di un ulteriore importo ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 2
"appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori ..."
La norma delimita la giurisdizione tributaria alle controversie catastali che attengono alla materia tributaria; tuttavia la Corte interpreta che se la controversia coinvolge in radice la titolarità del diritto dominicale (proprietà/demanialità) la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. f
"gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2"
Indica quali atti sono impugnabili davanti al giudice tributario; la Corte precisa però che l'impugnazione è competente al giudice tributario solo se l'oggetto è tipicamente tributario e non quando la questione sia in realtà una contestazione della titolarità del diritto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'applicazione di un ulteriore contributo unificato in caso di determinate condizioni; la Corte dispone il versamento, in solido dai ricorrenti, di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 4
Richiamata in relazione alla modalità di notifica dell'atto di impugnazione alla Corte (indicazione della notifica a mezzo raccomandata ai sensi di tale norma).
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 1
Compendio della doglianza in cassazione: richiesto il controllo per violazione di norme di diritto e per questione di giurisdizione su norme di materia tributaria/catastale.
Cass. Sez. U., sentenza 12 dicembre 2016, n. 25316 (giurisprudenza)
Sentenza richiamata che chiarisce il criterio per il riparto di giurisdizione: le variazioni catastali impugnabili in sede tributaria sono quelle che hanno carattere tributario; quelle che in sostanza mirano all'accertamento della titolarità di diritti reali (es. demanialità/proprietà) spettano al giudice ordinario.
Massime di principio
- Per stabilire la giurisdizione va valutata la "causa petendi" effettiva: se la domanda mira all'accertamento della titolarità del diritto (proprietà o demanialità) la competenza è del giudice ordinario; se riguarda invece esclusivamente questioni catastali in funzione dell'imposizione tributaria, la competenza è del giudice tributario.
- Una impugnazione di variazione di intestazione catastale alegata solo per vizi procedurali (mancata motivazione, difetto del contraddittorio, carenza di presupposti formali) può comunque essere qualificata come questione di titolarità se il risultato pratico è l'accertamento/riconoscimento della demanialità o della proprietà; in tal caso il ricorso deve essere proposto al giudice ordinario.
- Per restare nella giurisdizione tributaria è consigliabile impostare la domanda concentrandosi sugli effetti tributari immediati e dimostrare che l'impugnazione mira a far valere diritti funzionali alla determinazione del tributo (es. consistenza, classamento, rendita), evitando richieste che implichino accertamenti di diritto reale.
- In fase amministrativa preliminare occorre documentare e specificare la natura della pretesa (tributaria vs. dominicale) e, se si assume solo un vizio procedurale, argomentare chiaramente perché tale vizio non incide sulla titolarità del diritto ma solo sulla legittimità dell'atto ai fini fiscali.
- Attenzione al rischio di spese e contributi: l'inquadramento processuale errato (sede sbagliata) può comportare rigetto per incompetenza e condanna alle spese, nonché l'applicazione di contributi aggiuntivi previsti dalla normativa (es. DPR n.115/2002).
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