Circolare numero 68 del 16-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione dell'art. 8 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, che impone alle Regioni a statuto ordinario di stipulare le convenzioni con l'INPS per il finanziamento delle assicurazioni degli apprendisti artigiani. Vengono richiamati i termini per la comunicazione della stipula, le modalità di pagamento dei contributi pregressi in dieci o più annualità senza interessi né oneri accessori, e il meccanismo di accantonamento/trattenuta da parte del Ministero del Tesoro in caso di mancata stipula. È allegato un testo aggiornato di convenzione con i criteri di determinazione delle somme da erogare, le scadenze per i versamenti annuali e il trattamento dei contributi relativi al periodo 1979-1988.
Contributi delle Regioni per l'assicurazione degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane
Contributi dovuti dalle Regioni per l'assicurazione degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane
La circolare dà attuazione all'art. 8 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di finanziamento dell'assicurazione degli apprendisti artigiani da parte delle Regioni a statuto ordinario. Il provvedimento mira a superare le difficoltà derivanti dalla mancata stipula delle convenzioni previste dalla normativa di settore e disciplina sia gli adempimenti per le Regioni sia il recupero dei contributi arretrati.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il fondamento dell'obbligo regionale nella L. 21 dicembre 1978, n. 845, art. 16, terzo comma, che prevede il pagamento, a carico delle Regioni e senza oneri per gli apprendisti, delle somme necessarie per le coperture assicurative contro invalidità, vecchiaia e superstiti, malattia, tubercolosi e assegni familiari. Vengono inoltre richiamati:
- l'art. 13 della L. 3 giugno 1975, n. 160, che ha aumentato la quota settimanale del contributo fisso per gli apprendisti dal 1 giugno 1975;
- l'art. 22, comma 1, della medesima L. n. 160/1975, che prevede l'adeguamento periodico dei contributi previdenziali e assistenziali in misura fissa;
- l'art. 76 della L. 21 dicembre 1978, n. 843, che attribuisce all'INPS, dal 1 gennaio 1980, anche l'accertamento e la riscossione dei contributi sociali di malattia.
Obbligo di stipula delle convenzioni e termini
Le Regioni a statuto ordinario devono comunicare entro il 20 ottobre 1989 ai Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro la stipula delle convenzioni. La circolare precisa che, per l'applicazione della norma, devono essere utilizzate le istruzioni già fornite con la circolare n. 567 RCV - n. 245 B./181 del 1 settembre 1981.
È inoltre allegato un testo aggiornato di convenzione, che i dirigenti delle Sedi regionali devono sottoporre alle Regioni di rispettiva competenza per la sottoscrizione. Ai medesimi dirigenti viene trasmessa, con plico separato, la procura speciale del Presidente dell'Istituto.
Regime dei contributi arretrati
Le convenzioni devono prevedere la rateizzazione dei contributi dovuti per gli anni 1988 e precedenti in dieci annualità costanti, senza interessi né oneri accessori sia sui contributi sia sulla rateizzazione. Il limite massimo di ciascuna annualità è fissato al 2% della quota del fondo comune spettante a ciascuna Regione per l'anno 1989, al netto delle somme di cui all'art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151.
Se tale limite non consente di coprire integralmente il debito, il numero delle annualità deve essere automaticamente aumentato applicando gli stessi criteri.
Mancata stipula delle convenzioni
Qualora la convenzione non venga stipulata, il Ministero del Tesoro deve accantonare, sulle erogazioni spettanti alle Regioni per gli anni 1990 e successivi ai sensi dell'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in base al criterio di rateizzazione. Le somme accantonate sono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del Tesoro entro il 15 novembre 1989 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e sono corrisposte agli istituti assicuratori entro la fine di ogni esercizio.
La circolare aggiunge che, fino alla stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ciascuna Regione per gli anni 1989 e successivi devono essere trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune dell'anno successivo a quello di competenza, sempre sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Contenuto economico e criteri di calcolo della convenzione
La convenzione allegata disciplina la determinazione delle somme da erogare dall'1 gennaio 1989 per l'assicurazione contro invalidità, vecchiaia e superstiti, malattie, tubercolosi e assegni familiari degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane.
In particolare:
- la Regione versa annualmente alla sede provinciale INPS del capoluogo di Regione una somma forfettaria pari al prodotto tra il contributo settimanale, determinato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della L. n. 160/1975, e il numero di settimane da coprire di contribuzione;
- il numero di settimane da coprire si determina per ciascun mese moltiplicando il numero di sabati del mese per la semisomma dei lavoratori occupati nel primo e nell'ultimo giorno del mese nell'ambito territoriale della Regione stipulante;
- la fonte dei dati sugli occupati deve essere ufficiale, anche se nel testo allegato non è specificata.
Scadenze di pagamento e contributi pregressi 1979-1988
L'erogazione relativa a ciascun anno civile deve essere effettuata dalla Regione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, in rapporto al numero degli apprendisti presenti al lavoro nei dodici mesi dell'anno considerato.
I contributi relativi al periodo 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1988, compreso il contributo di malattia dovuto all'INPS ai sensi dell'art. 76 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 23-quinquies della L. 29 febbraio 1980, n. 33, sono corrisposti dalla Regione in dieci annualità costanti a decorrere dal 30 giugno 1990, senza interessi né oneri accessori, sempre entro il limite annuo del 2% della quota del fondo comune spettante per l'anno 1989, al netto delle somme di cui all'art. 9 della L. n. 151/1981. Se il debito supera il limite, il numero delle annualità viene aumentato in modo proporzionato.
Finalità operativa per gli uffici
La circolare ha una chiara funzione operativa: sollecitare la stipula delle convenzioni regionali, uniformare i criteri di calcolo dei contributi dovuti e consentire agli uffici periferici dell'INPS di procedere alla sottoscrizione del testo convenzionale aggiornato e alla gestione dei rapporti finanziari con le Regioni e con il Ministero del Tesoro, in coerenza con il quadro normativo richiamato.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento interviene per risolvere la mancata stipula delle convenzioni tra Regioni a statuto ordinario e istituti assicuratori per il pagamento dei contributi relativi all'assicurazione degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane. La norma richiama l'obbligo di stipula delle convenzioni previste dall'art. 16, terzo comma, della L. 21 dicembre 1978, n. 845 e disciplina sia i contributi correnti sia quelli arretrati.
Termini e modalità per le convenzioni
Le Regioni a statuto ordinario devono comunicare entro il 20 ottobre 1989 ai Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro l'avvenuta stipula delle convenzioni. La circolare richiama le istruzioni della precedente circolare n. 567 RCV - n. 245 B./181 del 1 settembre 1981 e allega un testo aggiornato di convenzione da sottoporre alla firma delle Regioni competenti.
Rateizzazione dei contributi arretrati
Le convenzioni devono prevedere il pagamento in dieci annualità costanti dei contributi dovuti per gli anni 1988 e precedenti, senza interessi né oneri accessori. Il limite massimo per ciascuna annualità è fissato al 2% della quota del fondo comune spettante a ciascuna Regione per l'anno 1989, al netto delle somme di cui all'art. 9 della L. 10 aprile 1981, n. 151; se tale limite non è sufficiente, il numero delle annualità viene automaticamente aumentato.
Mancata stipula e intervento del Ministero del Tesoro
Se la convenzione non viene stipulata, il Ministero del Tesoro accantona, sulle erogazioni spettanti alle Regioni per gli anni 1990 e successivi, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti. Gli importi sono calcolati sui crediti comunicati entro il 15 novembre 1989 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e sono corrisposti agli istituti assicuratori entro la fine di ogni esercizio.
Trattenuta dei contributi per gli anni 1989 e successivi
Fino alla stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ciascuna Regione per gli anni 1989 e successivi vengono trattenuti sulle quote spettanti a titolo di riparto del fondo comune dell'anno successivo rispetto a quello di competenza, sulla base dei crediti comunicati annualmente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Contenuto della convenzione allegata
La convenzione stabilisce che, dal 1 gennaio 1989, la Regione eroga annualmente alla sede provinciale INPS capoluogo di Regione una somma forfettaria pari al prodotto del contributo settimanale, determinato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della L. 3 giugno 1975, n. 160, per il numero di settimane da coprire di contribuzione. Il numero di settimane si calcola mensilmente moltiplicando i sabati del mese per la semisomma dei lavoratori occupati nel primo e nell'ultimo giorno del mese, secondo dati desunti da una fonte ufficiale.
Scadenza del versamento annuale e contributi 1979-1988
L'erogazione annuale per ciascun anno civile deve essere effettuata dalla Regione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. I contributi relativi al periodo 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1988, compreso il contributo di malattia dovuto all'INPS, sono corrisposti in 10 annualità costanti a decorrere dal 30 giugno 1990, entro il limite annuo del 2% della quota del fondo comune spettante per l'anno 1989; anche in questo caso, se il limite è insufficiente, le annualità aumentano.
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