Circolare numero 67 del 16-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il coordinamento tra l'astensione facoltativa ex art. 7 della legge n. 1204/1971 e i permessi straordinari retribuiti ex art. 33 del Regolamento organico del personale. Dal 14 novembre 1989 le due tipologie di assenza vengono considerate in modo cumulato entro un limite annuo, con un massimo di 60 giorni retribuiti: i primi 30 a retribuzione intera e i successivi 30 all'80%. La circolare disciplina anche il regime oltre i 60 giorni, l'utilità ai fini di ferie e tredicesima, il divieto di ulteriori permessi retribuiti oltre tale soglia e il riesame d'ufficio delle assenze pregresse nei cinque anni precedenti, con eventuale rideterminazione economica retroattiva.
Disciplina delle assenze per maternità/astensione facoltativa e permessi retribuiti, con effetti dal 14 novembre 1989
Disciplina delle assenze per astensione facoltativa e permessi retribuiti
La circolare interviene sul coordinamento tra l'astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'art. 7, primo comma, della legge n. 1204/1971 e i permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 33 del Regolamento organico del personale. Essa prende le mosse dal terzo comma dell'art. 38 del Regolamento del personale e dall'orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando anche i chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica con circolare del 14 novembre 1989.
Quadro normativo e interpretazione applicata
La circolare ribadisce che, secondo la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni, i lavoratori che fruiscono delle assenze facoltative ex art. 7 della legge n. 1204/1971 devono essere considerati in congedo straordinario, in analogia agli impiegati civili dello Stato, con trattamento economico corrispondente a quello previsto dall'art. 40 del D.P.R. n. 3/1957. Viene inoltre richiamato il chiarimento secondo cui la fruizione di tale congedo straordinario esclude la possibilità di utilizzare, nello stesso periodo, i permessi retribuiti previsti dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 70/1975; di converso, l'utilizzo di tali permessi comporta una riduzione corrispondente del periodo a retribuzione intera del congedo straordinario.
Regola operativa dal 14 novembre 1989
A partire dal 14 novembre 1989, le assenze ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1204/1971 e quelle previste dal vigente art. 33 del R.O.P. vengono correlate in modo stretto. Nell'arco dell'anno, il dipendente che chieda l'applicazione dell'art. 7 può cumulare le assenze delle due discipline, entro il limite massimo di 30 giorni per i permessi ex art. 33, fino a ottenere un massimo di 60 giorni retribuiti complessivi:
- i primi 30 giorni a retribuzione intera;
- i secondi 30 giorni con retribuzione ridotta all'80%.
Il criterio deve essere applicato progressivamente, mano a mano che il dipendente fruisce delle assenze previste dalle due norme.
Esempi applicativi forniti dalla circolare
La circolare illustra due fattispecie per chiarire l'ordine di imputazione delle assenze. Nel primo esempio, con fruizione nell'ordine di 20 giorni ex art. 7, 20 giorni ex art. 33, 10 giorni ex art. 7 e 10 giorni ex art. 33, il trattamento complessivo dell'anno risulta così ripartito:
- 20 giorni a retribuzione intera;
- 10 giorni a retribuzione intera;
- 10 giorni a retribuzione ridotta all'80%;
- 10 giorni a retribuzione ridotta all'80%;
- 10 giorni a retribuzione ridotta all'80%.
Nel secondo esempio, con 40 giorni ex art. 7, 10 giorni ex art. 33 e 10 giorni ex art. 7, il dipendente fruisce nell'ordine di:
- 30 giorni a retribuzione intera;
- 10 giorni a retribuzione ridotta all'80%;
- 10 giorni a retribuzione ridotta all'80%;
- 10 giorni a retribuzione ridotta all'80%.
Effetti economici e limiti ulteriori
I 60 giorni di congedo straordinario così determinati sono riconosciuti utili sia ai fini delle ferie sia ai fini della tredicesima mensilità. Per le assenze effettuate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1204/1971 che eccedano i 60 giorni, continuano ad applicarsi le norme della legge medesima per quanto riguarda il trattamento economico e giuridico.
Inoltre, oltre i 60 giorni non possono essere concessi, nello stesso anno, permessi straordinari retribuiti per i titoli previsti dall'art. 33 del R.O.P.
Riesame delle assenze pregresse e trattamento retroattivo
La circolare impone alle unità funzionali di riesaminare d'ufficio le assenze effettuate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1204/1971 nei cinque anni immediatamente precedenti il 14 novembre 1989, nonché le domande già presentate per ottenere il trattamento di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 3/1957, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Occorre verificare se, nello stesso anno di fruizione delle assenze, il dipendente abbia beneficiato anche di permessi straordinari retribuiti ex art. 33 del R.O.P., al fine di applicare il trattamento corretto:
- in caso negativo, va corrisposta l'intera retribuzione per il primo mese di assenza e l'80% per il secondo mese;
- in caso positivo, resta salva l'intera retribuzione per le assenze ex art. 33 del R.O.P. e, per gli ulteriori periodi, va riconosciuta l'intera retribuzione fino a un massimo di 30 giorni ovvero l'80% della retribuzione fino a un massimo di altri 30 giorni.
La circolare precisa inoltre che gli effetti retroattivi sulle ferie sono limitati al 1989 e rinvia a successive disposizioni per la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme eventualmente dovute.
Adempimenti organizzativi finali
Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dai dipendenti interessati devono essere trasmesse alle singole unità funzionali competenti per territorio mediante plico separato. La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale con le modalità ordinarie di comunicazione interna.
Punti principali
Coordinate normative e orientamento interpretativo
La circolare richiama il terzo comma dell'art. 38 del vigente Regolamento del personale, che collega l'astensione facoltativa ex art. 7, primo comma, della legge n. 1204/1971 alla retribuzione commisurata all'indennità giornaliera prevista dall'art. 15, secondo comma, della stessa legge. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza consolidata secondo cui tali assenze devono essere trattate come congedo straordinario, in analogia agli impiegati civili dello Stato e con il trattamento economico dell'art. 40 del D.P.R. n. 3/1957. È citata anche la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica del 14 novembre 1989, che chiarisce il rapporto tra congedo straordinario e permessi retribuiti.
Cumulabilità tra assenze ex art. 7 legge n. 1204/1971 e art. 33 R.O.P.
Dal 14 novembre 1989 le assenze ex art. 7 della legge n. 1204/1971 e quelle ex art. 33 del Regolamento organico del personale sono strettamente correlate. Nell'arco dell'anno, chi chiede l'applicazione dell'art. 7 fruisce, cumulando le assenze delle due norme entro il limite massimo di 30 giorni per i permessi ex art. 33, di un massimo di 60 giorni retribuiti complessivi: i primi 30 a retribuzione intera e i secondi 30 con retribuzione ridotta all'80%. Il criterio va applicato progressivamente man mano che le assenze vengono fruite.
Esempi applicativi del criterio di imputazione
La circolare offre due esempi per chiarire l'ordine di imputazione delle giornate. Nel primo caso, con 20 giorni ex art. 7, 20 giorni ex art. 33, 10 giorni ex art. 7 e 10 giorni ex art. 33, il dipendente matura 20 giorni a retribuzione intera, poi 10 giorni a retribuzione intera e i successivi 30 giorni all'80%. Nel secondo caso, con 40 giorni ex art. 7, 10 giorni ex art. 33 e 10 giorni ex art. 7, il trattamento è di 30 giorni a retribuzione intera e 30 giorni all'80%, con imputazione progressiva secondo l'ordine di fruizione.
Effetti sui trattamenti accessori e limiti ulteriori
I 60 giorni di congedo straordinario così determinati sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. Per le assenze ex art. 7 della legge n. 1204/1971 che eccedano i 60 giorni continuano ad applicarsi, per trattamento economico e giuridico, le norme della legge stessa. Oltre tale limite non possono essere concessi nello stesso anno ulteriori permessi straordinari retribuiti per i titoli previsti dall'art. 33 del R.O.P.
Riesame d'ufficio delle assenze pregresse
Le unità funzionali devono riesaminare d'ufficio le assenze effettuate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1204/1971 nei cinque anni immediatamente precedenti il 14 novembre 1989, nonché le domande già presentate per ottenere il trattamento dell'art. 40 del D.P.R. n. 3/1957, nei limiti della prescrizione quinquennale. Va verificato se, nello stesso anno di fruizione, i dipendenti abbiano goduto di permessi straordinari retribuiti ex art. 33 R.O.P., per applicare il corretto trattamento economico secondo i criteri indicati dalla circolare.
Rideterminazione economica e retroattività
In assenza di permessi ex art. 33 R.O.P., va corrisposta l'intera retribuzione per il primo mese di assenza e l'80% per il secondo mese. In presenza di permessi ex art. 33 R.O.P., l'intera retribuzione resta dovuta per tali permessi e, per gli ulteriori periodi, va riconosciuta l'intera retribuzione fino a 30 giorni oppure l'80% fino a ulteriori 30 giorni. Gli effetti retroattivi sulle ferie sono limitati a quelle del 1989. La circolare riserva ulteriori disposizioni su rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute agli interessati.
Adempimenti organizzativi
Le domande presentate dai dipendenti direttamente alla Direzione generale saranno trasmesse alle singole unità funzionali competenti per territorio con plico separato. La circolare dispone infine che il contenuto sia portato a conoscenza di tutto il personale secondo le consuete forme di comunicazione interna.
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