Regolamento (UE) 2018/1101
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione, del 3 agosto 2018, che stabilisce i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce come la Commissione deve valutare e trattare le domande di autorizzazione presentate ai sensi del regolamento c.d. "blocking statute" (regolamento (CE) n. 2271/96). Esso individua la documentazione minima da produrre, i criteri non cumulativi per accertare il rischio di grave danno e gli esiti procedurali possibili. Prevede inoltre regole sul trattamento dei dati personali con rinvio al GDPR e al regime applicabile alle istituzioni UE.
Stabilisce i criteri e la procedura con cui la Commissione può autorizzare, in casi specifici, l’inosservanza di prescrizioni o divieti derivanti da atti normativi extraterritoriali di paesi terzi, ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2271/96 che presentano domanda alla Commissione per essere autorizzate a rispettare, in tutto o in parte, prescrizioni o divieti fondati su atti normativi extraterritoriali elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 2271/96, o su azioni successive da essi derivanti. Riguarda situazioni in cui la mancata osservanza di tali prescrizioni o divieti potrebbe causare un grave danno agli interessi protetti del richiedente, dell’Unione o di entrambi. Si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Stabilisce i criteri di applicazione dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 disciplina la procedura con cui la Commissione valuta le domande di autorizzazione presentate dalle persone protette dal regolamento (CE) n. 2271/96 per poter rispettare, in tutto o in parte, prescrizioni o divieti derivanti da normative extraterritoriali di paesi terzi. La finalità è conciliare l’effettività del c.d. blocking statute con la tutela da gravi danni agli interessi delle imprese e, più in generale, dell’Unione.
Contesto normativo e finalità
I considerando chiariscono che il regolamento (CE) n. 2271/96 tutela e neutralizza gli effetti illegittimi dell’applicazione extraterritoriale di determinati atti normativi di paesi terzi, quando tale applicazione incide sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche di cui all’articolo 11, impegnate in scambi internazionali, movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra Unione e paesi terzi. Poiché l’articolo 5, primo comma, vieta in via generale di conformarsi a tali prescrizioni o divieti, l’articolo 5, secondo comma, consente però di chiedere un’autorizzazione quando l’inosservanza possa danneggiare seriamente gli interessi del richiedente o dell’Unione. Il presente regolamento è adottato per dare certezza del diritto e assicurare un’applicazione uniforme di tale meccanismo.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle persone di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2271/96, cioè ai soggetti che possono beneficiare della protezione del blocking statute e presentare domanda di autorizzazione. L’oggetto della domanda riguarda azioni od omissioni basate o derivanti, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi extraterritoriali elencati nell’allegato del regolamento 2271/96 o da azioni successive. Rientrano nel perimetro anche le richieste provenienti da organi giurisdizionali stranieri, ove connesse a tali atti.
Domanda di autorizzazione: contenuto e istruttoria
La domanda deve essere presentata per iscritto alla Commissione europea, Servizio degli strumenti di politica estera, con invio all’indirizzo indicato nel testo e alla casella dedicata. Essa deve contenere: i dati identificativi e di contatto del richiedente; l’indicazione precisa delle disposizioni interessate; l’ambito dell’autorizzazione richiesta; la descrizione del danno che deriverebbe dall’inosservanza. Il richiedente deve inoltre fornire prove sufficienti del grave danno a uno o più interessi protetti. Se necessario, la Commissione può richiedere ulteriori elementi probatori, da fornire entro un termine ragionevole fissato dall’istituzione.
Criteri di valutazione della Commissione
Per verificare l’esistenza di un grave danno, la Commissione considera una pluralità di criteri non cumulativi, tra cui:
- il rischio specifico per l’interesse protetto, in base al contesto e alla natura del danno;
- eventuali indagini amministrative o giudiziarie nel paese terzo di origine della normativa extraterritoriale, oppure un accordo transattivo con quel paese;
- il legame effettivo del richiedente con il paese terzo;
- la possibilità di adottare misure ragionevoli di prevenzione o attenuazione del danno;
- l’impatto economico, compresa la sostenibilità dell’attività e il rischio di fallimento;
- l’eventuale eccessiva difficoltà operativa dovuta alla perdita di mezzi di produzione o risorse essenziali non ragionevolmente sostituibili;
- l’ostacolo rilevante al godimento di diritti individuali;
- le minacce alla sicurezza, alla vita umana, alla salute e all’ambiente;
- le ripercussioni sulle politiche esterne dell’Unione, incluso aiuto umanitario, sviluppo e commercio;
- la sicurezza dell’approvvigionamento di beni e servizi strategici;
- gli effetti sul mercato interno, sulla stabilità finanziaria ed economica e sulle infrastrutture essenziali;
- le implicazioni sistemiche e gli effetti di ricaduta su altri settori;
- l’impatto sul mercato del lavoro e le conseguenze transfrontaliere;
- ogni altro fattore rilevante.
Esito della procedura
Se la Commissione ritiene che vi siano prove sufficienti di un possibile grave danno, trasmette immediatamente al comitato della legislazione extraterritoriale un progetto di decisione con le misure appropriate. Se invece ritiene che tali prove non siano sufficienti, trasmette un progetto di decisione di rigetto. In ogni caso, la decisione finale è notificata immediatamente al richiedente.
Protezione dei dati personali
Il regolamento prevede che la Commissione tratti dati personali per lo svolgimento dei compiti affidatile. Il trattamento deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (CE) n. 45/2001. Ai fini del regolamento, il Servizio degli strumenti di politica estera è designato come responsabile del trattamento della Commissione, con il compito di assicurare l’esercizio dei diritti degli interessati.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento stabilisce i criteri di applicazione dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96, cioè della procedura di autorizzazione che consente, in casi giustificati, di rispettare prescrizioni o divieti derivanti da atti normativi extraterritoriali di paesi terzi.
Definizioni rilevanti
Sono definiti, tra l’altro: "atti normativi extraterritoriali elencati" (leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi indicati nell’allegato del regolamento (CE) n. 2271/96, inclusi quelli su di essi basati o da essi derivanti); "azioni successive"; "inosservanza"; "interessi protetti" (interessi delle persone di cui all’articolo 11 del regolamento 2271/96, interesse dell’Unione o entrambi); "richiedente".
Presentazione della domanda di autorizzazione
La domanda deve essere presentata per iscritto alla Commissione europea, Servizio degli strumenti di politica estera, all’indirizzo EEAS 07/99, B-1049 Bruxelles, Belgio, e all’email EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu. Deve contenere dati identificativi e di contatto del richiedente, l’esatta indicazione delle disposizioni rilevanti, l’ambito dell’autorizzazione richiesta e il danno derivante dall’inosservanza. Il richiedente deve fornire prove sufficienti del grave danno a uno o più interessi protetti; la Commissione può chiedere ulteriori prove entro un termine ragionevole e informa immediatamente il comitato della legislazione extraterritoriale del ricevimento della domanda.
Criteri di valutazione del grave danno
Nel valutare se l’inosservanza possa causare un grave danno agli interessi protetti, la Commissione considera, ove appropriato, una serie di criteri non cumulativi: rischio specifico per l’interesse protetto; indagini o accordi transattivi nel paese terzo; legame effettivo con il paese terzo; possibilità di adottare misure di mitigazione; impatto economico e sostenibilità dell’attività; difficoltà eccessive per l’attività per perdita di mezzi essenziali; ostacoli al godimento dei diritti individuali; minacce alla sicurezza, alla vita, alla salute e all’ambiente; effetti sulla capacità dell’Unione di attuare politiche esterne; sicurezza dell’approvvigionamento di beni e servizi strategici; conseguenze sul mercato interno e sulla stabilità economico-finanziaria o sulle infrastrutture essenziali; implicazioni sistemiche; impatto sul mercato del lavoro; ogni altro fattore rilevante.
Esito della valutazione e decisione
Se la Commissione ritiene che vi siano prove sufficienti di un possibile grave danno, sottopone immediatamente al comitato della legislazione extraterritoriale un progetto di decisione con le misure appropriate. Se ritiene il contrario, sottopone un progetto di decisione di rigetto. La decisione finale è notificata immediatamente al richiedente.
Trattamento dei dati personali
La Commissione tratta dati personali per l’esercizio dei compiti previsti dal regolamento. Il trattamento deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (CE) n. 45/2001. Il Servizio degli strumenti di politica estera è designato come responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, con il compito di garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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