Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1098

Regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018, che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Normativa europea32018R1098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, sia modificando alcune indicazioni geografiche delle bevande spiritose sia rettificando errori materiali presenti nel testo. Le correzioni riguardano in particolare denominazioni francesi, greche e altre indicazioni geografiche registrate per acquaviti, acquaviti di vinaccia, bevande al ginepro e liquori. È inoltre previsto un regime transitorio che consente l’uso delle etichette già stampate fino a esaurimento delle scorte.

Modifica e rettifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Ambito di applicazione

Si applica alle indicazioni geografiche elencate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 relative a bevande spiritose, in particolare alle categorie di prodotto 4 (acquavite di vino), 6 (acquavite di vinaccia), 19 (bevande spiritose al ginepro), 32 (liquore) e "altre bevande spiritose". Incide sugli operatori che immettono sul mercato tali prodotti e, per la parte sulle etichette, sui soggetti che dispongono di scorte di etichette stampate prima dell’entrata in vigore. Non introduce un regime territoriale autonomo, ma aggiorna un allegato del diritto UE applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica e rettifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Il regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione interviene sul sistema delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose disciplinato dal regolamento (CE) n. 110/2008. L’atto si colloca nel seguito dell’esame delle schede tecniche che gli Stati membri dovevano trasmettere alla Commissione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento base e del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013.

Finalità dell’intervento

La Commissione constata che numerose indicazioni geografiche iscritte nell’allegato III devono essere aggiornate, perché alcune denominazioni devono essere raggruppate sotto un’unica scheda tecnica, mentre altre contengono errori grammaticali o refusi. Il regolamento opera quindi sia una modifica sostanziale dell’allegato sia una rettifica formale di specifiche voci.

Ambito delle modifiche all’allegato III

Con l’allegato I, il regolamento modifica la seconda colonna della tabella dell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008. In particolare:

  • nella categoria 4 "Acquavite di vino", le denominazioni "Eau-de-vie de Cognac", "Eau-de-vie des Charentes" e "Cognac" sono riunite nella voce unica "Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac";
  • sempre nella categoria 4, "Eau-de-vie de Faugères/Faugères" è sostituita da "Eau-de-vie de Faugères";
  • nella categoria 6 "Acquavite di vinaccia", le voci "Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey", "Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie", "Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence" e "Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc" sono sostituite rispettivamente da "Marc du Bugey", "Marc de Savoie", "Marc de Provence" e "Marc du Languedoc";
  • sempre nella categoria 6, le voci "Τσικουδιά/Tsikoudia" e "Τσίπουρο/Tsipouro" sono unificate nella voce "Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro".

Precisazione territoriale per Irish Poteen/Irish Poitín

L’allegato I interviene anche sulla voce relativa a "Irish Poteen/Irish Poitín" nella categoria "Altre bevande spiritose", sostituendo l’indicazione del paese "Irlanda" con "Irlanda (*1)". La nota chiarisce che l’indicazione geografica si riferisce alla corrispondente bevanda spiritosa prodotta in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Rettifiche delle denominazioni registrate

Con l’allegato II, il regolamento corregge quattro voci dell’allegato III:

  • "Grappa lombarda/Grappa di Lombardia" diventa "Grappa lombarda/Grappa della Lombardia";
  • "Marc d'Alsace Gewürztraminer" diventa "Marc d'Alsace Gewurztraminer";
  • "Genièvre Flandres Artois" diventa "Genièvre Flandre Artois";
  • "Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi" diventa "Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi".

Regime transitorio per le etichette

Per evitare problemi operativi agli operatori economici, l’articolo 3 autorizza l’uso delle etichette stampate prima dell’entrata in vigore del regolamento fino all’esaurimento delle scorte. Si tratta di una clausola transitoria che consente un adattamento graduale alle nuove denominazioni e rettifiche.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto atto di modifica di un allegato del regolamento (CE) n. 110/2008, produce effetti sull’elenco delle indicazioni geografiche registrate e sulle relative modalità di presentazione ed etichettatura.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 secondo quanto indicato nell’allegato I del regolamento, al fine di allineare le indicazioni geografiche registrate alle schede tecniche presentate dagli Stati membri.

Rettifica di errori materiali

L’articolo 2 rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 secondo l’allegato II, correggendo denominazioni affette da errori grammaticali, refusi o imprecisioni di trascrizione.

Regime transitorio per le etichette

L’articolo 3 consente di continuare a utilizzare fino a esaurimento delle scorte le etichette stampate prima della data di entrata in vigore del regolamento, così da evitare sprechi e consentire l’adeguamento graduale degli operatori.

Entrata in vigore

L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Modifiche principali all’allegato III

L’allegato I unifica in un’unica indicazione geografica alcune denominazioni già elencate separatamente: "Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac"; "Eau-de-vie de Faugères"; "Marc du Bugey", "Marc de Savoie", "Marc de Provence" e "Marc du Languedoc"; "Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro". Inoltre precisa che l’indicazione geografica "Irish Poteen/Irish Poitín" si riferisce anche al prodotto corrispondente realizzato in Irlanda del Nord.

Rettifiche puntuali di denominazioni

L’allegato II corregge: "Grappa lombarda/Grappa della Lombardia" al posto di "Grappa lombarda/Grappa di Lombardia"; "Marc d'Alsace Gewurztraminer" al posto di "Marc d'Alsace Gewürztraminer"; "Genièvre Flandre Artois" al posto di "Genièvre Flandres Artois"; "Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi" al posto di "Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi".

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichebevande spiritoseetichettatura alimentaremercato internoagricoltura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.