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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23727/2025 del 22/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo che ha contestato a una società appaltante omissioni contributive riferite a emolumenti corrisposti ai lavoratori dell'appaltatrice impiegati in appalto per servizi di facchinaggio, movimentazione merci e pulizia locali. L'INPS ha ritenuto dovuti contributi previdenziali su somme erogate a titolo di trasferta, diaria, premio aggiuntivo, rimborso spese e indennità varie, invocando la responsabilità solidale della committente ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. In primo grado la domanda della società di accertamento negativo del credito contributivo era stata accolta, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione riconoscendo l'obbligo contributivo. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per mancata esplicitazione del percorso logico e per mancata prova, da parte dell'INPS, dell'inerenza di tutti i contributi richiesti ai rapporti di lavoro svolti nell'appalto; (2) omessa motivazione su un punto decisivo, sempre in relazione alla riferibilità all'appalto e all'utilizzo di un supporto informatico diverso dall'originale; (3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 2712 c.c., perché l'onere di provare i fatti costitutivi del credito sarebbe rimasto in capo all'INPS e il verbale ispettivo non avrebbe valore probatorio pieno, specie a fronte del disconoscimento della riproduzione informatica; (4) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell'appello dell'INPS, già eccepita nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato nei giudizi di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la dedotta motivazione apparente o la mancanza di motivazione, rilevando che la sentenza d'appello aveva invece ricostruito i fatti, indicato le fonti di prova utilizzate (verbali ispettivi, dichiarazioni, banche dati, materiale informatico, pagamenti) e spiegato le ragioni della decisione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice attribuisce correttamente l'onere della prova e valuta liberamente gli elementi probatori; ha altresì richiamato il principio per cui il verbale ispettivo costituisce fonte di prova liberamente valutabile e le riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c. perdono efficacia solo se il disconoscimento è tempestivo, chiaro e specifico. Il quarto motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché la Corte d'appello aveva già confutato l'eccezione di genericità dell'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e, poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta accelerata non accettata, anche al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    La responsabilità solidale del committente viene in rilievo per i contributi dovuti sui rapporti di lavoro riferibili all'appalto; la Corte conferma che, una volta accertata l'inerenza dei rapporti e la debenza degli emolumenti, sorge l'obbligo contributivo solidale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente è scrutinabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca, è apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non basta il dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando valuta liberamente le prove offerte.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo ripartisce in modo errato tra le parti rispetto ai fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni informatiche perdono efficacia probatoria solo se il disconoscimento è tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito, con allegazione della non corrispondenza tra realtà fattuale e riproduzione.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non per valutazioni, apprezzamenti o notizie da terzi.

  • art. 116 c.p.c.

    Il verbale ispettivo e gli altri elementi raccolti possono essere liberamente apprezzati dal giudice di merito come fonti di prova.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una critica specifica e puntuale alle ragioni della sentenza di primo grado; nel caso esaminato la Corte d'appello aveva ritenuto soddisfatto tale requisito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione accelerata in camera di consiglio è compatibile con il diritto di difesa e con la ragionevole discrezionalità del legislatore nella conformazione del rito.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta accelerata non accettata legittima la condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, con funzione deterrente e sanzionatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione o la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la censura è inammissibile se mira solo a contrapporre una diversa lettura del compendio istruttorio.
  • La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non ricorre se la decisione espone fatti, fonti di prova e ragioni giuridiche della scelta compiuta.
  • In materia di contributi previdenziali, il verbale ispettivo costituisce fonte di prova liberamente valutabile dal giudice, e il suo contenuto può sorreggere l'accertamento del credito se corroborato da elementi documentali e dichiarativi convergenti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio, non quando abbia ritenuto assolto l'onere da parte dell'ente previdenziale sulla base delle prove acquisite.
  • Le riproduzioni informatiche conservano efficacia probatoria salvo tempestivo, chiaro e specifico disconoscimento della loro corrispondenza all'originale; il mero dissenso sulla loro attendibilità non è sufficiente.
  • L'appello non è inammissibile se contiene una critica specifica alle rationes decidendi della sentenza di primo grado e consente un effettivo contraddittorio sulle questioni controverse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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