Cassazione Penale, Sentenza n. 19420/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per nullità derivante dalla dichiarazione di assenza pronunciata dalla Corte territoriale in mancanza dell'accertamento dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Le notifiche (decreto di citazione a giudizio e avviso ex art. 415-bis c.p.p.) erano state eseguite presso il difensore d'ufficio indicato come domiciliatario senza prova che l'imputato avesse effettivamente ricevuto conoscenza del procedimento; la difesa deduceva quindi la nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la dichiarazione di assenza richiede il previo accertamento positivo, da parte del giudice, della conoscenza effettiva del processo o della volontaria sottrazione a tale conoscenza, e non può basarsi unicamente sulla mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. Perciò ha dichiarato la nullità della dichiarazione di assenza e, conseguentemente, ha annullato le sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 623, co.1, lett. b) c.p.p., con trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Ha comunque precisato che le notifiche formali (decreto di citazione e avviso ex art. 415-bis) non risultano in sé nulle quando eseguite validamente presso il difensore domiciliatario; la nullità riguarda la dichiarazione di assenza per carenza dell'accertamento sostanziale.
Norme richiamate
art. 420-bis c.p.p.
La Corte interpreta la norma nel senso che la dichiarazione di assenza richiede l'accertamento positivo della conoscenza effettiva del processo o della volontaria sottrazione da parte dell'imputato; non è sufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore per presumere tale conoscenza.
art. 415-bis c.p.p.
L'avviso ex art. 415-bis, se notificato regolarmente anche presso il difensore domiciliatario, non è di per sé nullo; la regolarità formale delle notificazioni è distinta dalla verifica sostanziale richiesta per la dichiarazione di assenza.
art. 161, comma 4 c.p.p.
Consente la notificazione al difensore domiciliatario; la Corte osserva però che la validità formale della notificazione non esonera il giudice dall'accertamento della conoscenza effettiva dell'imputato prima di dichiararlo assente.
art. 162 c.p.p. (riferimento alla novella, legge 23/6/2017, n.103)
La sentenza segnala che, nella fase anteriore all'introduzione del comma 4-bis, non era richiesto l'assenso del difensore domiciliatario, ma ciò non incide sull'obbligo del giudice di verificare la conoscenza effettiva per la dichiarazione di assenza.
art. 623, co.1, lett. b) c.p.p.
Base normativa richiamata dalla Corte per l'annullamento della sentenza impugnata quando sussiste la nullità della dichiarazione di assenza ai sensi di art. 604, comma 5-bis.
art. 604, comma 5-bis c.p.p.
Prevede che, nel caso di inosservanza delle disposizioni sull'accertamento dell'assenza, il giudice dell'appello dichiari la nullità della sentenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado; la Corte lo applica per disporre l'annullamento e la rimessione.
art. 420-quater c.p.p.
Richiamato per sottolineare che la dichiarazione di assenza presuppone la regolarità delle notificazioni ma richiede anche una verifica sostanziale aggiuntiva dell'effettiva conoscenza del processo.
Giurisprudenza CEDU (sentenze Colozza, Somogyi, Sejdovic) e Sez. U, n. 23948/2019 (Ismail)
La Corte nazionale richiama i principi CEDU e la pronuncia di Sezioni Unite per affermare che il rispetto del diritto alla difesa e del contraddittorio impone certezza della conoscenza del processo prima di pronunciare la contumacia; i precedenti internazionali e nazionali sostengono l'obbligo del giudice di verificare positivamente la conoscenza effettiva.
Massime di principio
- La dichiarazione di assenza dell'imputato richiede sempre un accertamento positivo, da parte del giudice, della conoscenza effettiva del processo o della volontaria sottrazione a tale conoscenza; non è sufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore.
- La validità formale delle notificazioni (es. notifica dell'avviso ex art. 415-bis al difensore domiciliatario) non esclude la necessità di una verifica sostanziale per dichiarare l'imputato assente.
- L'onere di provare l'ignoranza del processo grava sull'imputato solo nei rimedi straordinari successivi (es. rescissione del giudicato) o in casi espressamente previsti dalla legge, ma non può sostituire l'obbligo del giudice di accertare in positivo la conoscenza al momento della dichiarazione di assenza.
- Se la dichiarazione di assenza è viziata per mancanza di accertamento della conoscenza, le sentenze rese in contumacia sono annullabili e gli atti devono essere trasmessi al giudice di primo grado per la ripetizione del giudizio nella forma dovuta.
- In pratica, quando la difesa contesta la contumacia basandosi sulla mancata prova della conoscenza, il giudice d'appello deve valutare se il fascicolo contiene elementi certi dell'effettiva instaurazione del rapporto difensore-imputato e della conoscenza del procedimento; in assenza di tali elementi, la contumacia non può essere dichiarata.
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